Cassazione Penale, Sentenza n. 1917/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova o, in subordine, la semilibertà. Il Tribunale ha respinto la richiesta ritenendo ostativa la condanna per reati previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 in assenza di collaborazione con la giustizia. La difesa aveva dedotto che il Tribunale non aveva valutato la possibile rescissione dei legami con la criminalità organizzata ai sensi dell'art. 4-bis (comma 1-bis) dell'Ordinamento penitenziario, allegando elementi obiettivi come l'assenza di condanne successive, l'assenza di controlli di polizia che attestino contatti con pregiudicati, la remota temporalità dei fatti, la limitata partecipazione al reato e le relazioni positive dell'U.E.P.E. e dell'area trattamentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia compiuto la valutazione richiesta dalla novella normativa (d.l. 31/10/2022, n.162) che ha trasformato la precedente presunzione assoluta in una presunzione relativa e superabile; pertanto mancava una motivazione adeguata e la verifica concreta, anche istruttoria, degli indici di rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Norme richiamate
art. 4-bis Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
art. 4-bis, comma 1 e comma 1-bis
In passato il comma 1 determinava una presunzione assoluta di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata in assenza di collaborazione, escludendo l'accesso a misure alternative; dopo il d.l. 31/10/2022 n.162 la presunzione è diventata relativa e superabile sulla base di indici stringenti e cumulativi che richiedono verifica concreta della rescissione dei collegamenti e della efficacia del percorso rieducativo.
d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
Le condotte per cui il ricorrente è stato condannato (art. 73 e 74, normativa sugli stupefacenti) rientrano tra i reati che, per la loro gravità e natura collegata alla criminalità, possono avere effetto ostativo salvo che sia dimostrata la rescissione dei legami con l'organizzazione.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
novella che ha sostituito integralmente il comma 1-bis dell'art. 4-bis
La modifica ha trasformato la precedente presunzione assoluta in una presunzione relativa e ha ampliato i poteri istruttori del giudice affinche' valuti, con riferimento a indici stringenti e cumulativi, l'avvenuta rescissione dei legami con la criminalita' organizzata.
sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui escludeva l'accesso ai permessi premio in assenza di collaborazione se non sussistono collegamenti attuali o pericolo di ripristino; la pronuncia ha limitato la rigidita' della norma ma la sua portata è stata in principio circoscritta (permessi premio).
art. 58-ter Ordinamento penitenziario
Regola la collaborazione con la giustizia; la mancata collaborazione resta rilevante come criterio ostativo, ma dopo la novella non è necessariamente ineliminabile se emergono elementi idonei a dimostrare la rescissione dei legami.
Massime di principio
- La presenza di una condanna per reati cd. ostativi non esclude automaticamente l'accesso a misure alternative dopo la modifica normativa del 31/10/2022: la presunzione di persistenza dei collegamenti è ora relativa e superabile.
- Il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione concreta e motivata, sulla base di indici stringenti e cumulativi, per accertare la rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata; può e deve utilizzare poteri istruttori ampliati per ciò.
- La mera enunciazione della natura ostativa del reato senza considerare e motivare gli elementi oggettivi prodotti dalla difesa (assenza di successivi reati, assenza di controlli di polizia, relazioni trattamentali positive, limitata partecipazione al fatto, remota temporalità) è insufficiente e può determinare annullamento in Cassazione.
- L'annullamento da parte della Corte di Cassazione comporta il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza: non determina automaticamente la concessione del beneficio, ma obbliga il giudice a una nuova, diligente e motivata valutazione.
- In situazioni simili la difesa dovrebbe raccogliere e documentare obiettivamente elementi sul percorso rieducativo, sulla rete di contatti attuali e passati, su comportamenti carcerari e su eventuali indagini o controlli che attestino l'assenza di relazioni con soggetti di criminalità organizzata.
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