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Sentenza

Sentenza n. 961/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 23.09.2021 e per la declaratoria dell'inadempimento del Comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena in ordine all'Accordo di Programma stipulato fra la ricorrente ed altri con il Comune di Cesena e la Provincia di Forlì-Cesena in variante alla pianificazione urbanistica, con condanna del Comune e della Provincia ad adempiere agli obblighi assunti e al risarcimento dei danni, nella misura che risulterà dalla apposita consulenza tecnica d'ufficio che si richiede in via istruttoria, sia con riferimento al danno emergente sia con riferimento al lucro cessante.

Giustizia amministrativa202101057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Cesena che, nell’assumere la proposta di PUG intercomunale, destinava l’area di proprietà della ricorrente a territorio agricolo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in parte qua la deliberazione consiliare di assunzione della proposta di PUG, deducendo il contrasto della scelta pianificatoria con l’Accordo di programma del 28 luglio 2010, approvato nel 2011, stipulato con il Comune e la Provincia per l’interramento di un elettrodotto e recante variante alla pianificazione urbanistica. È stato inoltre dedotto eccesso di potere per totale difetto di motivazione. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi derivanti dall’Accordo di programma, la condanna delle amministrazioni all’adempimento e il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha accolto l’osservazione presentata dalla società, ripristinando l’edificabilità dell’area e reinserendola nel perimetro del PUA; tale soluzione è stata recepita negli atti di adozione e approvazione del PUG. Il PUA è stato poi approvato, ma la società non ha stipulato la convenzione urbanistica entro il termine indicato dal Comune. Con successivi atti del 2025, non impugnati, è stata dichiarata la decadenza dei PUA non convenzionati e l’area è stata nuovamente ricondotta a territorio rurale di pianura. Poiché gli atti successivi della catena procedimentale, non meramente consequenziali, non sono stati impugnati e si sono consolidati, l’eventuale annullamento dell’atto originariamente impugnato non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta. Anche l’interesse risarcitorio è stato ritenuto depotenziato: il bene della vita era stato successivamente ottenuto con la reintroduzione e approvazione del PUA e la sua successiva perdita è intervenuta per causa non imputabile all’amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40 l.r. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20

    Accordo di Programma ... in variante alla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. 40 della L.R. 24.3.2000 n. 20

    Richiamato quale fondamento normativo dell’Accordo di programma posto dalla ricorrente a base delle proprie pretese.

  • art. 45 l.r. Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24

    Assunzione della proposta di piano ai sensi dell’art. 45 della L.R. 21.12.2017 n. 24

    Richiamato quale fondamento della deliberazione consiliare di assunzione della proposta di PUG impugnata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non costituisce la ragione decisoria sull’improcedibilità.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al passaggio della controversia in decisione; la sua sopravvenuta carenza determina l’improcedibilità del ricorso.
  • La mancata impugnazione di atti successivi della sequenza procedimentale, quando tali atti non abbiano carattere meramente consequenziale rispetto a quello originariamente impugnato, può privare il ricorrente di qualsiasi utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento dell’atto presupposto, determinando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’interesse risarcitorio può risultare depotenziato quando il bene della vita sia stato successivamente conseguito dal ricorrente e la sua successiva perdita dipenda da una causa non imputabile all’amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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