Corte di giustizia, Sentenza C-202/25
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 marzo 2026. — HG contro Minister van Asiel en Migratie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Revoca dello status di protezione sussidiaria – Ordine pubblico – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Possibilità di adottare una decisione di rimpatrio. — Causa C-202/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la revoca della protezione sussidiaria comporta, di regola, la possibile applicazione della direttiva rimpatri al cittadino di paese terzo. Tuttavia, se l’autorità ha già accertato che il rimpatrio verso il paese di destinazione violerebbe il principio di non-refoulement, non può adottare una decisione di rimpatrio verso quel paese, né sostituirla con un mero obbligo nazionale di lasciare il territorio privo di una destinazione conforme al diritto UE. Rimane ferma la possibilità di un rimpatrio verso un altro paese terzo tra quelli previsti dalla direttiva 2008/115.
Rinvio pregiudiziale sul se, dopo la revoca della protezione sussidiaria, lo Stato membro possa adottare una decisione di rimpatrio quando l’allontanamento verso il paese di destinazione è escluso dal principio di non-refoulement.
La questione giuridica
Se l’articolo 6 della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto con gli articoli 3, 5, 8 e 9, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva e con gli articoli 17 e 19, paragrafi 2 e 3, lettera a), della direttiva 2011/95, debba essere interpretato nel senso che, dopo la revoca dello status di protezione sussidiaria, lo Stato membro è tenuto o comunque autorizzato ad adottare una decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero irregolare anche quando il rimpatrio verso il paese di destinazione individuato è vietato dal principio di non-refoulement; in subordine, se in tale ipotesi debba essere confermato per iscritto il rinvio dell’allontanamento.
Principio di diritto
Quando lo status di protezione sussidiaria è revocato, lo straniero diventa in linea di principio destinatario della disciplina comune sul rimpatrio; tuttavia, se è già accertato che il suo allontanamento verso il paese di destinazione prescelto violerebbe il principio di non-refoulement, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta all’adozione stessa di una decisione di rimpatrio verso quel paese. In tale situazione lo Stato membro non può aggirare il divieto adottando una decisione nazionale che imponga comunque di lasciare il territorio senza designare una destinazione compatibile con il non-refoulement; resta invece possibile una decisione di rimpatrio verso un diverso paese terzo ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 2 direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3 direttiva 2008/115/CE
- Articolo 4, paragrafo 3, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 5 direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6 direttiva 2008/115/CE
- Articolo 8 direttiva 2008/115/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2008/115/CE
- Articolo 11 direttiva 2008/115/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e d), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 19, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2011/95/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 4, 18 e 19, paragrafo 2
- Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 33
Revoca della protezione sussidiaria e decisione di rimpatrio in presenza di non-refoulement
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, in una controversia tra HG e il Ministro dell’Asilo e della Migrazione dei Paesi Bassi. Il giudice nazionale chiedeva se, dopo la revoca dello status di protezione sussidiaria per ragioni di ordine pubblico, lo Stato membro dovesse o potesse adottare una decisione di rimpatrio anche quando l’allontanamento verso il paese di destinazione individuato fosse impedito dal principio di non-refoulement.
Fatti e procedimento principale
HG, cittadino di un paese terzo, aveva ottenuto nei Paesi Bassi la protezione sussidiaria e un permesso di soggiorno temporaneo. Dopo una condanna penale per gravi fatti violenti, il Ministro ha revocato la protezione sussidiaria con effetto retroattivo e ha ritenuto che HG costituisse una minaccia per l’ordine pubblico. Nella stessa decisione, l’autorità ha escluso il rilascio di un titolo di soggiorno per altro motivo e, per rispettare il principio di non-refoulement, ha precisato che non sarebbe stata adottata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115, pur imponendo a HG un obbligo di lasciare il territorio dei Paesi Bassi sulla base del diritto nazionale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio dubitava della correttezza di un sistema che, dopo la revoca della protezione, lasciasse il cittadino di paese terzo in una condizione di soggiorno irregolare ma senza una decisione di rimpatrio in senso UE. Si chiedeva, in sostanza:
- se la direttiva 2008/115 imponesse comunque l’adozione di una decisione di rimpatrio;
- se tale decisione potesse essere adottata anche quando il rimpatrio verso il paese di origine fosse vietato dal principio di non-refoulement;
- in subordine, se fosse necessario confermare per iscritto il rinvio dell’allontanamento.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2008/115, in particolare gli articoli 3, 5, 6, 8 e 9, nonché l’articolo 11 e l’articolo 14, paragrafo 1. È rilevante anche la direttiva 2011/95, in particolare gli articoli 17, paragrafo 1, lettere b) e d), e 19, paragrafo 3, lettera a), che consentono la revoca della protezione sussidiaria quando il beneficiario avrebbe dovuto esserne escluso per la pericolosità o per aver commesso un reato grave. La Corte richiama inoltre la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 4, 18 e 19, paragrafo 2, oltre all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la direttiva 2008/115 si applica, salvo eccezioni, a tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Dopo la revoca della protezione sussidiaria, il cittadino interessato deve essere considerato in situazione di soggiorno irregolare, salvo che disponga di un altro titolo di soggiorno.
Tuttavia, l’applicazione della direttiva è subordinata al rispetto rigoroso dell’articolo 5, che impone di tenere conto dell’interesse superiore del minore, della vita familiare, delle condizioni di salute e soprattutto del principio di non-refoulement. La Corte ribadisce che una decisione di rimpatrio non può essere adottata quando il paese di destinazione individuato è uno Stato verso il quale esistono seri motivi per ritenere che l’interessato sia esposto a trattamenti vietati dalla Carta.
Nel caso di specie, l’autorità nazionale aveva già constatato che il rimpatrio verso il paese d’origine sarebbe stato contrario al non-refoulement. In tale situazione, la Corte afferma che non è possibile adottare una decisione di rimpatrio che designi quel paese come destinazione. Né è consentito aggirare il divieto mediante un atto nazionale che ordini semplicemente di lasciare il territorio senza autorizzare l’allontanamento e senza indicare una destinazione compatibile con la direttiva.
La Corte distingue chiaramente questo caso dall’ipotesi disciplinata dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, che riguarda il rinvio dell’allontanamento quando l’esecuzione del rimpatrio violerebbe il non-refoulement. Qui il problema nasce prima, già al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio: se la destinazione prevista è incompatibile con il non-refoulement, la decisione non può essere adottata. Di conseguenza, non si pone neppure la questione di una conferma scritta del rinvio dell’allontanamento come alternativa sufficiente.
La Corte precisa inoltre che la revoca della protezione sussidiaria non resta priva di effetti utili: il beneficiario perde comunque i diritti connessi allo status, e lo Stato membro può, se del caso, adottare una decisione di rimpatrio verso un altro paese terzo consentito dall’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115, ad esempio un paese di transito o un paese terzo nel quale l’interessato scelga volontariamente di recarsi ed essere ammesso.
Decisione della Corte
La Corte dichiara che l’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto con gli articoli 3 e 6 della stessa direttiva e con l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/95, osta all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo il cui status di protezione sussidiaria sia stato revocato, quando sia già accertato che l’allontanamento verso il paese di destinazione previsto è escluso dal principio di non-refoulement.
Principi pratici per il professionista
La sentenza conferma che:
- la revoca della protezione sussidiaria può far venir meno il titolo di soggiorno, ma non legittima un rimpatrio vietato dal non-refoulement;
- l’autorità non può adottare una decisione di rimpatrio “vuota”, senza destinazione compatibile con il diritto UE;
- il diritto nazionale non può introdurre un meccanismo sostitutivo che aggiri le garanzie della direttiva 2008/115;
- resta possibile un rimpatrio verso un diverso paese terzo solo se rientra nelle ipotesi previste dall’articolo 3, punto 3, della direttiva.
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