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Sentenza

Sentenza n. 1419/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 607/2023

Giustizia amministrativa202306098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a opere realizzate su un fondo situato in area vincolata paesaggisticamente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato il ricorso contro il diniego comunale della richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, il travisamento dei presupposti e il difetto di motivazione, sostenendo che il diniego si fondasse su un generico contrasto con gli strumenti urbanistici senza indicare una specifica base normativa. Ha inoltre sostenuto che alcune opere fossero volumi tecnici, privi di autonomia funzionale, destinati al servizio dell’edificio principale e non incidenti sul carico urbanistico o sull’ambiente; pertanto, secondo l’appellante, esse non sarebbero rientrate nel divieto di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello. Ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione, poiché dal provvedimento emergevano sufficientemente le ragioni del diniego: la realizzazione sine titulo di nuovi volumi e superfici in area vincolata, ostativa alla sanatoria paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004. Quanto alle singole opere, il Collegio ha escluso che almeno quelle indicate alle lettere b), e) e, verosimilmente, f) costituissero volumi tecnici, trattandosi di effettivi aumenti di volume e superficie utile. Ha riconosciuto che l’ampliamento della lavanderia e il locale caldaia potessero essere qualificati, sul piano funzionale, come volumi tecnici, ma ha comunque ritenuto legittimo il diniego: l’ampliamento di un locale tecnico preesistente non può essere sottratto ai vincoli urbanistici e paesaggistici; inoltre, la destinazione tecnica potrebbe venir meno in futuro, consentendo un indebito godimento di nuova volumetria. Il Collegio ha altresì richiamato l’orientamento più rigoroso secondo cui il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma riguarda qualsiasi nuova volumetria, indipendentemente dalla sua natura tecnico-funzionale, poiché ogni incremento volumetrico può incidere sui valori paesaggistici. L’appellante è stata condannata al pagamento di euro 4.000 di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    la norma preclude, in area vincolata, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica in caso di realizzazione abusiva di nuovi volumi

    Il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma per nuove volumetrie può comprendere anche i volumi tecnici; secondo l’interpretazione accolta, qualsiasi incremento volumetrico abusivo è incompatibile con la sanatoria paesaggistica postuma, indipendentemente dalla sua destinazione tecnico-funzionale.

  • d.P.R. 380/2001

    "superficie calpestabile, di regola non esposta alle intemperie, che può essere oggetto di una fruizione di tipo abitativo/residenziale/commerciale, o comunque atta allo svolgimento di attività umane"

    La nozione edilizia di volumetria richiamata da un orientamento giurisprudenziale meno rigoroso è basata sulla superficie calpestabile e sulla possibile fruizione umana; il Collegio ha tuttavia privilegiato una nozione più ampia, riferita a qualsiasi incremento volumetrico rilevante sul piano paesaggistico.

Massime di principio

  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 è precluso per gli interventi abusivi che abbiano comportato la realizzazione di nuova volumetria, anche quando la volumetria sia qualificabile come volume tecnico.
  • La qualificazione edilizia di un’opera come volume tecnico non esclude, di per sé, l’applicazione del divieto di sanatoria paesaggistica postuma per nuove volumetrie realizzate abusivamente in area vincolata.
  • L’ampliamento di un locale tecnico preesistente non può essere sottratto ai vincoli urbanistici e paesaggistici mediante la mera qualificazione funzionale dell’opera come volume tecnico; diversamente, si consentirebbe uno sviluppo potenzialmente illimitato di volumi non conformi alla disciplina dell’area.
  • La motivazione di un diniego di sanatoria paesaggistica è sufficiente quando individua nella realizzazione abusiva di nuovi volumi e superfici in area vincolata la ragione ostativa prevista dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, anche senza una più ampia esplicitazione delle singole disposizioni urbanistiche violate.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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