Sentenza n. 648/2026 - Catania, Sezione 1
per la condanna al risarcimento del danno conseguente al provvedimento definitivo di diniego del rinnovo del certificato C.O.C. di capacità quale “Direttore di Macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW”, prot. 27215 del 14.09.2021 CPME - comunicato in data 14.09.2021 con cui il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina ha comunicato al richiedente che “l’istanza avanzata dal Sig. Ruello Marco pervenuta a protocollo n. 0012040 del 29/04/2021, intesa ad ottenere la riconvalida del proprio certificato di “Direttore di Macchina su navi con A.M. principale pari o superiore a 3000 KW” n. ME/1649/2015, rilasciata da questa Capitaneria di Porto in data 27/02/2015 con validità fino al 26/02/2020, è rigettata” Atto annullato definitivamente giusta sentenza del Ta.r. per la Sicilia, Catania, n. 958/2022 resa in data 4 aprile 2022 notificata in data 27 aprile 2022, non impugnata e passata in giudicato il 26 giugno 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del certificato C.O.C. di capacità quale direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW, successivamente annullato con sentenza passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno da perdita di chance derivante dal diniego di rinnovo del certificato professionale, deducendo di non aver potuto accettare due offerte di lavoro come direttore di macchina ricevute nel giugno e nel luglio 2021. Il diniego era stato motivato dal mancato raggiungimento dei requisiti necessari al rinnovo ed è stato successivamente annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato, che aveva riconosciuto la persistente validità del certificato in forza della proroga legislativa disposta durante l'emergenza epidemiologica. L'amministrazione ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata chiamata dell'INPS e ha chiesto il rigetto della domanda. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione su una parte della domanda, riferita al periodo nel quale il titolo era ancora valido ed efficace e il danno poteva derivare soltanto da un comportamento dell'amministrazione idoneo a ingenerare dubbi sulla validità del certificato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, ritenendo estranea la controversia a questioni contributive o a responsabilità del datore di lavoro per omesso versamento di contributi previdenziali: la domanda riguardava il danno subito per il mancato rilascio di un titolo amministrativo necessario all'esercizio dell'attività lavorativa. Ha dichiarato parzialmente inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione relativamente al periodo fino al 29 giugno 2022, durante il quale il certificato conservava ex lege validità ed efficacia; per tale periodo l'eventuale pregiudizio era riconducibile a un comportamento dell'amministrazione e non all'illegittimo diniego provvedimentale. Ha invece affermato la propria giurisdizione per il periodo dal 30 giugno al 30 agosto 2022, quando l'impossibilità di lavorare era riconducibile al diniego di rinnovo, già dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato. Ritenuto incontestato l'an della responsabilità e considerata la lesione della capacità lavorativa specifica, il Collegio ha liquidato equitativamente il danno in euro 6.000,00 ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base dei cedolini indicanti una retribuzione lorda mensile di circa euro 6.000, tenendo conto dell'aliunde perceptum e della NASPI percepita, con attualizzazione alla data della decisione. L'amministrazione è stata condannata anche alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 18/2020
Ha prorogato la validità dei titoli, compreso il certificato del ricorrente, durante l'emergenza epidemiologica.
d.l. 34/2020 conv. con legge n. 77/2020
Ha concorso, secondo la sentenza, alla proroga ex lege della validità del titolo.
d.l. 125/2020 conv. con legge n. 159/2020
Ha concorso, secondo la sentenza, alla proroga ex lege della validità del titolo.
d.l. 24/2022 conv. con legge n. 52/2022
Ha concorso alla proroga della validità del certificato fino al 29 giugno 2022.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio, tra cui il possibile difetto di giurisdizione.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne precisamente l'ammontare; è stato utilizzato sulla base della retribuzione documentata e dell'aliunde perceptum.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie riconosciute alla parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo illegittimo incide sull'esercizio di un'attività lavorativa e viene definitivamente annullato, la domanda risarcitoria rientra nella giurisdizione amministrativa limitatamente al danno causalmente riconducibile al provvedimento, mentre resta estranea a tale giurisdizione la parte riferita a un mero comportamento dell'amministrazione non qualificabile come esercizio illegittimo del potere.
- La proroga ex lege della validità di un titolo abilitativo impedisce di imputare al diniego di rinnovo il danno relativo al periodo nel quale il titolo era ancora valido ed efficace; per tale periodo l'eventuale pregiudizio può riguardare soltanto un comportamento amministrativo idoneo a ingenerare dubbi sulla validità del titolo.
- Una volta accertata l'illegittimità del provvedimento lesivo e l'esistenza del danno alla capacità lavorativa specifica, il giudice può liquidare equitativamente il pregiudizio ai sensi dell'art. 1226 c.c. anche in assenza di prova analitica dell'ammontare delle singole occasioni lavorative perse, utilizzando elementi oggettivi quali la retribuzione documentata e detraendo l'aliunde perceptum.
- Nella liquidazione equitativa del danno da illegittimo diniego di un titolo professionale devono essere considerati i redditi comunque percepiti dal danneggiato, inclusa l'indennità NASPI, e la somma può essere attualizzata alla data della decisione comprendendo interessi e rivalutazione.
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