Cassazione Penale, Sentenza n. 12449/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Milano che l'aveva condannata per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e aveva dichiarato estinto per remissione di querela il reato di truffa. Il motivo di ricorso sosteneva violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa concessione dell'attenuante ex art. 62, n. 6 c.p., attesa l'esistenza di un presunto integrale risarcimento del danno operato dalla ricorrente nei confronti di Daniela Gallotti, documentato con scambi di mail tra difensori e dalla remissione di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il versamento di euro 400,00 e la remissione di querela si riferissero alla vittima della truffa (Daniela Gallotti) e non alla vittima del reato di ricettazione (Don Luigi Alberio). Poiché non risultava alcun risarcimento nei confronti della persona offesa dalla ricettazione, l'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p. non poteva essere concessa. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
Attenuante prevista per chi abbia riparato il danno. La Corte ha interpretato che l'eventuale riparazione vale solo se concerne il medesimo reato e la medesima vittima; in assenza di risarcimento alla vittima della ricettazione, l'attenuante non è applicabile.
art. 648 cod. pen.
Norma che punisce la ricettazione. La condanna impugnata riguarda la ricettazione dell'assegno provento di furto ai danni di Don Luigi Alberio; la valutazione della Corte si concentra sul fatto che il risarcimento invocato non era riferito a questa vittima.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione alla esposizione sintetica del motivo di ricorso in cassazione; utilizzata per ricondurre il motivo a un unico motivo riassuntivo ai fini dell'esame di legittimità.
Massime di principio
- L'attenuante per riparazione del danno (art. 62 n. 6 c.p.) può essere riconosciuta solo se il risarcimento riguarda effettivamente la stessa fattispecie criminosa e la stessa persona offesa: il pagamento o la remissione riferiti a una diversa vittima o a un diverso reato non producono effetti sull'attenuante richiesta per altro fatto.
- In caso di pluralità di reati o vittime, la difesa deve provare in modo specifico e documentato che la riparazione è stata effettuata nei confronti della precisa vittima del reato per il quale si chiede l'attenuante (ricevute, bonifici, quietanze, dichiarazioni della vittima, atti formali di remissione coerenti).
- La remissione di querela e la documentazione (ad esempio scambi di mail) possono essere utili, ma devono essere chiaramente riferibili al reato e alla vittima interessata; altrimenti il giudice non potrà ricondurre tali atti all'attenuante invocata.
- Se il ricorso non riesce a dimostrare il collegamento tra risarcimento e reato contestato o è carente sotto il profilo probatorio, la Cassazione può dichiararlo manifestamente infondato e inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente (spese e somme alla Cassa delle ammende).
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore dovrebbe esporre e documentare con chiarezza cronologica e giuridica gli atti di riparazione e il loro rapporto con il reato impugnato, evidenziando esplicitamente la coincidenza di vittima, importo e causale.
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