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Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 2138 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Gradi di merito - Possibilità dell'Ufficio di stare direttamente in giudizio - Sussistenza - Contestazione della qualità del delegato - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato il ruolo e la cartella di pagamento relativi a IRPEF 2006, sostenendo principalmente che l'iscrizione provvisoria a ruolo fosse illegittima perché l'avviso di accertamento presupposto era ancora oggetto di giudizio. Ha inoltre contestato la regolarità della notificazione della cartella, la sottoscrizione del ruolo da parte del direttore dell'ufficio locale anziché del Direttore generale dell'Agenzia e la legittimazione del dirigente delegato a rappresentare l'Ufficio in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'iscrizione provvisoria a ruolo, nella misura prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973, è legittima anche mentre pende il giudizio di primo grado sull'avviso di accertamento. Le contestazioni relative alla notifica della cartella non incidono sulla legittimità del ruolo e, nel caso concreto, non erano utilmente proponibili contro l'Agenzia delle Entrate. Gli uffici periferici dell'Agenzia sono legittimati a stare direttamente in giudizio e il direttore o il dirigente preposto al reparto competente si presume delegato, salvo prova della sua estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere. È stata inoltre ritenuta valida la sottoscrizione del ruolo da parte del direttore dell'ufficio locale. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11

    "riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio" all'ufficio competente

    L'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate, nei cui confronti è proposto il ricorso, è parte processuale e può partecipare direttamente al giudizio tributario.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66

    Costituisce la base normativa dell'organizzazione delle Agenzie fiscali e consente che le funzioni operative siano attribuite agli uffici locali.

  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, art. 5, comma 1

    Attribuisce agli uffici locali la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso; il direttore dell'ufficio o il preposto al reparto competente può quindi rappresentare l'ufficio senza una procura speciale.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1

    "le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi [...] sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli [...] per la metà"

    Consente l'iscrizione provvisoria a ruolo della metà dell'imposta accertata dopo la notifica dell'accertamento, anche se l'accertamento non è ancora definitivo e il contribuente lo ha impugnato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68

    Disciplina la riscossione frazionata del tributo durante la pendenza del processo tributario e si coordina con l'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973, senza eliminare il potere di iscrizione provvisoria precedente o contestuale al giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Il potere del giudice tributario di ordinare il deposito di documenti non ha inciso sull'esito della controversia, poiché la documentazione richiesta non era rilevante per la questione decisiva.

  • Codice civile, art. 100

    Richiede l'interesse ad agire; le contestazioni sulla notifica della cartella non erano collegate alla domanda di annullamento del ruolo e quindi difettavano di interesse rispetto a tale domanda.

  • Codice civile, art. 2697

    Le doglianze sull'onere della prova relative alla sottoscrizione del ruolo sono state ritenute inconsistenti e incompatibili con le stesse allegazioni del ricorrente, che riconosceva l'esistenza della sottoscrizione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, impone al ricorrente il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La pendenza di un ricorso contro l'avviso di accertamento non impedisce, di per sé, l'iscrizione provvisoria a ruolo nei limiti stabiliti dalla legge.
  • La riscossione provvisoria prima della sentenza e la riscossione frazionata dopo le decisioni dei diversi gradi di giudizio sono discipline distinte e complementari.
  • Gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate possono stare direttamente in giudizio; la firma del direttore dell'ufficio o del funzionario preposto al reparto competente è normalmente sufficiente senza procura speciale.
  • La contestazione della rappresentanza del funzionario deve essere concreta e provata: occorre dimostrarne l'estraneità all'ufficio o l'usurpazione del potere, non è sufficiente una contestazione generica.
  • La validità della notifica della cartella e la legittimità del ruolo sono questioni diverse: eventuali vizi della notifica non determinano automaticamente l'illegittimità del ruolo.
  • Quando si impugna un atto tributario è necessario collegare ogni censura alla domanda proposta e dimostrare uno specifico interesse; eccezioni estranee all'atto impugnato possono essere dichiarate inammissibili o irrilevanti.
  • Gli atti dell'Agenzia delle Entrate non devono necessariamente essere firmati dal Direttore generale, poiché le competenze operative e contenziose possono essere esercitate dagli uffici locali secondo l'organizzazione interna prevista dalla legge e dai regolamenti.

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