Sentenza n. 2928/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento prot. numero P-NA/L/Q/2023/198228 del 02.09.2025 avente ad oggetto revoca del nulla osta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e contestuale rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta, richiesto dal datore di lavoro ai sensi del decreto flussi, per l'assunzione a tempo indeterminato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. Dopo l'ingresso in Italia, il rapporto di lavoro era stato effettivamente instaurato, denunciato all'INPS e successivamente cessato per licenziamento. Il datore di lavoro non si era presentato alle convocazioni del S.U.I. per la produzione documentale e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La Prefettura aveva quindi revocato il nulla osta, contestando la mancata presentazione di documenti e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, e aveva respinto la richiesta di permesso per attesa occupazione qualificando erroneamente il nulla osta come relativo a lavoro stagionale e ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la documentazione era stata prodotta o integrata, che il lavoro non era stagionale ma subordinato a tempo indeterminato, che il rapporto era stato effettivamente instaurato e poi cessato per causa non imputabile al lavoratore e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare l'affidamento maturato e le sopravvenienze prima di procedere alla revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha rilevato anzitutto il macroscopico travisamento dei fatti consistente nella qualificazione del nulla osta come relativo a lavoro stagionale: l'istanza era stata presentata sul Modello A-bis per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, con proposta di contratto a tempo indeterminato, e il nulla osta richiamava l'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, non l'art. 24 relativo al lavoro stagionale. Il giudice ha poi ritenuto applicabile la tutela dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, poiché il rapporto di lavoro risultava effettivamente instaurato, come dimostrato dalla denuncia all'INPS e dalla successiva comunicazione di cessazione, e la perdita del posto non era imputabile al lavoratore. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovuta all'assenza del datore di lavoro, non escludeva quindi la possibilità di un permesso per attesa occupazione. L'Amministrazione aveva inoltre omesso di considerare le integrazioni documentali prodotte, l'effettiva costituzione e cessazione del rapporto e la condotta collaborativa del lavoratore, incorrendo in difetto di istruttoria e di motivazione ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990. In sede di riedizione del potere, la Prefettura dovrà riesaminare la posizione considerando la documentata perdita del lavoro non imputabile al ricorrente e valutando concretamente il rilascio del permesso per attesa occupazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Disciplina il nulla osta e il lavoro subordinato in generale; il richiamo a tale disposizione, anziché all'art. 24, conferma la natura non stagionale del rapporto.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
Consente al lavoratore straniero che perda il posto di lavoro di iscriversi nelle liste di collocamento e ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La tutela è stata interpretata in senso sostanziale e non formalistico, anche quando la mancata prosecuzione o instaurazione del rapporto dipenda dal datore di lavoro e non dal lavoratore.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
Disciplina il lavoro stagionale e non era applicabile al nulla osta oggetto della controversia.
art. 3 l. n. 241/1990
in relazione alle risultanze dell'istruttoria
Impone all'Amministrazione di motivare considerando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche risultanti dall'istruttoria; la mancata valutazione delle integrazioni documentali e dell'effettiva instaurazione e cessazione del rapporto determina difetto di motivazione.
art. 44 d.l. n. 73/2022
Rileva quanto all'asseverazione richiesta nell'ambito della procedura di assunzione, che il ricorrente aveva prodotto o integrato nel procedimento.
Massime di principio
- La qualificazione di un nulla osta come relativo a lavoro stagionale deve corrispondere ai dati documentali della domanda e del titolo rilasciato; è illegittimo fondare il diniego di un permesso per attesa occupazione su tale qualificazione quando l'istanza riguarda lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998.
- La denuncia di assunzione all'INPS e la successiva comunicazione di cessazione costituiscono elementi idonei a dimostrare l'effettiva instaurazione e perdita del rapporto di lavoro, anche se il contratto di soggiorno non è stato successivamente sottoscritto per l'assenza del datore di lavoro.
- La tutela prevista dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 deve essere applicata in modo sostanziale e non formalistico: il lavoratore straniero regolarmente entrato in Italia non può essere privato automaticamente della possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione quando il rapporto sia cessato, o non si sia perfezionato, per una causa non imputabile a lui.
- Prima di revocare un nulla osta e negare un permesso per attesa occupazione, l'Amministrazione deve esaminare le integrazioni documentali, l'effettiva esecuzione del rapporto di lavoro, la causa della cessazione e la condotta del lavoratore; l'omessa considerazione di tali elementi integra difetto di istruttoria e di motivazione.
- In presenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, ove dovuta all'assenza del datore di lavoro, non giustifica di per sé la revoca automatica del nulla osta senza una concreta valutazione della possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione.
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