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Ordinanza

Ordinanza n. 945/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia dei decreti nn. P-FR/L/Q/2026/100832, P-FR/L/Q/2026/100833, P-FR/L/Q/2026/100834, P-FR/L/Q/2026/100835, P-FR/L/Q/2026/100838 e P-FR/L/Q/2026/100842, tutti assunti e notificati il 25 maggio 2026, con i quali sono state rigettate le corrispondenti domande di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, sei decreti della Prefettura di Frosinone notificati il 25 maggio 2026, con i quali erano state rigettate le corrispondenti domande di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dichiarato di avere annullato in autotutela i provvedimenti impugnati e di avere riaperto l'istruttoria, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La ricorrente si è opposta, deducendo di non avere legale conoscenza degli atti di riesame, asseritamente favorevoli, poiché non erano stati depositati in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché gli atti di autotutela e di riapertura dell'istruttoria non erano stati prodotti e la ricorrente ne contestava la conoscibilità legale. Ha ritenuto necessario acquisire tali provvedimenti ai fini della decisione e ha ordinato alla Prefettura di Frosinone di depositarli nel fascicolo entro trenta giorni. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026. Non è stata quindi adottata una decisione definitiva sui dinieghi impugnati né sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • null

    Il testo non indica specifiche disposizioni normative applicate dal TAR.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla sola base dell'affermazione dell'amministrazione di avere annullato in autotutela l'atto impugnato: gli atti di riesame devono essere acquisiti al fascicolo e deve essere verificabile la loro effettiva esistenza e portata.
  • Quando la parte ricorrente contesta di avere legale conoscenza degli atti amministrativi sopravvenuti che l'amministrazione assume essere favorevoli, il giudice deve acquisire tali atti prima di definire il giudizio sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • La prosecuzione della trattazione della domanda cautelare può essere disposta mediante rinvio quando l'esito della controversia dipende dall'acquisizione di provvedimenti amministrativi sopravvenuti non ancora depositati.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseIncompetenza

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