Ordinanza n. 257/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della determinazione del responsabile dell’Ufficio Concessioni n. 489 di data 15 maggio 2026, con la quale l’Autorità di Bacino ha rettificato la determinazione n. 742 di data 13 giugno 2024, relativa alla concessione dell’area demaniale lacuale catastalmente identificata dal mappale n. 164 foglio n. 1, e antistante al mappale n. 30 foglio n. 1, avente consistenza complessiva pari a 55,75 mq a uso area per posa lettini e ombrelloni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifica della determinazione di concessione dell'area demaniale lacuale, con esclusione del mappale n. 164 e individuazione della sola striscia di spiaggia antistante
Esito
Favorevole al resistente (autorità concedente e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui l'Autorità di Bacino ha rettificato una precedente concessione demaniale lacuale, sostenendo: la violazione delle garanzie partecipative; l'insussistenza di un errore materiale, poiché dalla domanda, dagli elaborati grafici e dal parere favorevole del Comune sarebbe risultata la volontà di ricomprendere nella concessione anche il mappale n. 164; lo sviamento di potere, in quanto la rettifica avrebbe alterato i rapporti di forza con il Comune nell'ambito dei contenziosi relativi alla gestione dello stabilimento balneare. La controversia si inseriva nel più ampio conflitto sorto dopo la decisione comunale di non rinnovare alla società la concessione-locazione dello stabilimento, individuando un nuovo gestore. Nel corso dell'istruttoria cautelare, l'Autorità di Bacino ha chiarito che l'area di 55,75 mq oggetto della concessione non coincide con il mappale n. 164, non è identificata da una particella catastale ed è separata dal mappale; quest'ultimo, appartenente al demanio lacuale statale, è invece interessato per 64 mq dalla terrazza pertinenziale del bar-ristorante comunale. La società non ha prodotto un provvedimento di concessione del mappale n. 164 al Comune, né elementi idonei a dimostrare che la propria concessione comprendesse tale mappale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo legittima, allo stato degli atti, la rettifica quale correzione di errore materiale. L'istruttoria ha evidenziato che la domanda della società, la determinazione originaria e la relazione dell'Autorità concordano nell'individuare la concessione in una striscia di spiaggia di 55,75 mq, esterna e non a contatto con il mappale n. 164 e con il muro della terrazza. La società non aveva quindi maturato alcuna aspettativa qualificata sull'inclusione del mappale nella concessione. Il TAR ha precisato che resta fermo il potere dell'Autorità di approfondire con il Comune la trasformazione del mappale n. 164 in terrazza pertinenziale, ma tale profilo non giustifica la sospensione dell'atto impugnato né una misura cautelare propulsiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le forme della tutela cautelare collegiale; il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione o per una misura propulsiva.
Massime di principio
- La rettifica di un provvedimento concessorio è riconducibile alla correzione di errore materiale quando il contenuto rettificato risulta coerente con la domanda dell'interessato, con gli elaborati allegati e con la concreta individuazione dell'area, senza incidere su una diversa volontà provvedimentale originaria.
- L'aspettativa del concessionario sulla titolarità di una determinata area demaniale non è tutelabile quando gli atti della concessione e la documentazione tecnica individuano in modo concorde un'area diversa e separata, anche se nelle planimetrie o nella descrizione catastale è richiamata un'area limitrofa.
- La presenza di un manufatto o di una pertinenza privata o comunale su area appartenente al demanio lacuale non dimostra, di per sé, né l'esistenza di una concessione demaniale a favore del titolare del manufatto né l'inclusione della stessa area nella concessione rilasciata a un soggetto diverso.
- In sede cautelare, quando l'istruttoria documentale e la relazione dell'amministrazione chiariscono che l'area oggetto della concessione è diversa da quella rivendicata, non sussistono i presupposti per sospendere l'atto rettificativo o imporre all'amministrazione una misura propulsiva.
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