Sentenza n. 1037/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento in parte qua, della deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 4.3.2024, pubblicata sul BURP n. 27 del 2.4.2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ed in particolare del parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Regione Puglia (Allegato A) che ne costituisce parte integrante; nonché per l'accertamento del diritto e la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardo della P.A. nella conclusione del procedimento e, comunque, dall'illegittimo comportamento serbato dall'Amministrazione Comunale di Torricella in ordine alla istanza di riqualificazione delle aree di proprietà della dott.ssa Ardito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 183 del 4 marzo 2024, di approvazione parziale della variante al PRG per la riqualificazione urbanistica delle aree private
Esito
Favorevole al resistente (Regione e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’approvazione regionale della variante al PRG soltanto limitatamente alla conferma della viabilità stradale gravata da vincolo espropriativo decaduto, con mantenimento per le restanti superfici delle originarie destinazioni urbanistiche Bt ed E. Ha dedotto violazione della legge n. 241/1990, della legislazione urbanistica regionale, delle NTA del PPTR, dei principi di giusto procedimento, buona fede e correttezza, incompetenza, elusione del giudicato, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, nonché illegittimità derivata. In particolare, ha sostenuto che la Regione avrebbe invaso le competenze comunali e disatteso le precedenti pronunce del TAR che imponevano la riqualificazione urbanistica delle aree; che il parere paesaggistico favorevole avrebbe dovuto condurre all’approvazione della variante adottata dal Commissario ad acta; che il PIRT era stato adottato successivamente alla variante e non avrebbe potuto giustificare il diniego regionale; e che la Regione non avrebbe adeguatamente considerato l’istruttoria paesaggistica favorevole. È stato inoltre richiesto l’accertamento del diritto e il risarcimento del danno da ritardo e da comportamento illegittimo delle amministrazioni, assumendo che il procedimento, protrattosi per circa quindici anni, avrebbe impedito il conseguimento della riqualificazione dei suoli.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ragionevole e adeguatamente motivato il parere del Servizio Urbanistica regionale, recepito nella deliberazione impugnata, secondo cui le sentenze precedenti imponevano la riqualificazione soltanto delle aree interessate dal vincolo espropriativo decaduto, ossia dalla sede stradale, e non delle ulteriori aree private soggette a destinazioni urbanistiche non decadute. La Regione ha legittimamente considerato l’adozione del PIRT, quale strumento attuativo della pianificazione generale, rilevando la contraddittorietà tra la variante comunale diretta a trasformare le aree agricole e il successivo piano esecutivo volto a confermarne l’originaria destinazione. Il giudice ha escluso che la Regione abbia esorbitato dalle proprie competenze: la coerenza complessiva della pianificazione comunale e la tutela di interessi urbanistici e paesaggistici sovracomunali consentono l’intervento regionale in sede di approvazione della variante. Il fatto che il PIRT non fosse ancora approvato non era decisivo, poiché il rilievo riguardava l’intrinseca contraddittorietà delle scelte comunali e non la diretta efficacia del PIRT. Il parere paesaggistico favorevole non impediva alla Sezione Urbanistica regionale di esprimere una valutazione negativa sugli aspetti urbanistici, trattandosi di competenze distinte. È stata respinta anche la domanda risarcitoria: la conferma delle destinazioni originarie escludeva sia l’illegittimità dell’azione amministrativa sia un danno da ritardo, non sussistendo un obbligo di riqualificare le aree diverse da quelle interessate dal vincolo espropriativo decaduto. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10 l. 1150/1942
possono essere apportare al piano ... le modifiche ... che siano riconosciute indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento ...; c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici
La disposizione è richiamata quale principio fondamentale della materia urbanistica, idoneo a fondare il potere regionale di introdurre modifiche in sede di approvazione della pianificazione comunale quando siano necessarie a garantire la coerenza sovraordinata della pianificazione e la tutela di interessi sovracomunali.
art. 117, comma 3, Cost.
La materia urbanistica, oggi ricompresa nel governo del territorio, rientra nella potestà legislativa concorrente; l’art. 10 della legge urbanistica statale costituisce principio fondamentale della materia.
art. 107 NTA del PPTR Puglia
I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) ... sono confermati dal PPTR e sono finalizzati, in particolare, al perseguimento dell’obiettivo generale del PPTR n. 6 “Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee”
La previsione conferma la rilevanza dei PIRT nell’attuazione degli obiettivi paesaggistici sovracomunali del PPTR, legittimando la considerazione della coerenza tra PIRT e varianti urbanistiche.
art. 112 c.p.a.
La ricorrente ha dedotto l’elusione del giudicato, ma il TAR ha ritenuto che le precedenti pronunce imponessero la riqualificazione soltanto delle aree interessate dal vincolo espropriativo decaduto e non delle ulteriori aree con destinazioni urbanistiche non soggette a decadenza.
art. 21-septies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’asserita elusione del giudicato; il giudice non ha ravvisato tale vizio.
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda di risarcimento per danno da ritardo è stata respinta perché non risultava un obbligo dell’amministrazione di riqualificare le aree diverse da quelle soggette a vincolo espropriativo decaduto e le destinazioni originarie sono state confermate.
Massime di principio
- In sede di approvazione della pianificazione urbanistica comunale, la Regione può modificare le scelte comunali quando ciò sia necessario a garantire la coerenza complessiva della pianificazione e la tutela di interessi urbanistici o paesaggistici di rilievo sovracomunale, nei limiti dei poteri riconosciuti dalla legislazione urbanistica.
- Il giudicato che impone la nuova pianificazione di un’area privata a seguito della decadenza di un vincolo espropriativo non obbliga l’amministrazione a modificare anche le destinazioni urbanistiche di altre porzioni della proprietà non interessate da vincoli decaduti.
- L’adozione di un piano attuativo o esecutivo successivo può essere considerata dall’amministrazione regionale, non quale fonte immediatamente vincolante, ma quale elemento rivelatore della contraddittorietà e dell’irragionevolezza di precedenti scelte pianificatorie comunali.
- Il parere favorevole dell’autorità regionale competente per gli aspetti paesaggistici non preclude alla distinta autorità regionale competente in materia urbanistica di esprimere una valutazione negativa sulla coerenza urbanistica della variante.
- Non sussiste danno da ritardo quando l’amministrazione non era obbligata ad adottare il provvedimento favorevole richiesto e l’esito finale conferma le destinazioni urbanistiche originarie; in tal caso manca sia la condotta contra legem sia il nesso causale tra ritardo e danno lamentato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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