Sentenza n. 2303/2026 - Roma, Sezione 5B
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla predetta Amministrazione in relazione all’istanza inviata dall’esponente in data 19.8.2021 alla Prefettura UTG di Bergamo – prot. n. K10/C/-OMISSIS- ai fini del conseguimento della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9 Legge 91/1992 smi (si allega sub doc. 1 il prospetto di riepilogo dei dati della domanda acquisito dal portale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione); nonché per il conseguente accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione medesima di provvedere in ordine alla predetta domanda con un formale provvedimento; e per la relativa condanna della predetta Amministrazione a provvedervi, entro un termine all’uopo fissando
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha adottato un provvedimento satisfattivo della posizione della ricorrente, dando riscontro all'istanza oggetto dell'azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate, ritenendo sussistenti giustificate ragioni, senza accogliere la richiesta di condanna dell'amministrazione alle spese.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di conferimento della cittadinanza italiana per residenza presentata il 19 agosto 2021
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno in relazione all'istanza di cittadinanza italiana per residenza, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso e la condanna a provvedere entro un termine fissato dal giudice. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha depositato il decreto del 18 novembre 2025 con cui ha conferito alla ricorrente la cittadinanza italiana, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
Individua il fondamento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio a seguito del sopravvenuto provvedimento satisfattivo.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto e questo soddisfa la posizione del ricorrente, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo richiesto nel giudizio avverso il silenzio non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese, potendo il giudice disporne la compensazione in presenza di giustificate ragioni.
Come è indicizzato
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