Sentenza n. 167/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento del decreto della Questura di Latina prot. n. -OMISSIS- del 28 marzo 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso venatorio presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Latina ha respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso venatorio. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 43 del r.d. n. 773/1931 e l’eccesso di potere, sostenendo che la motivazione non avrebbe indicato elementi sufficienti a dimostrare la sua inaffidabilità rispetto alla detenzione e all’uso di armi da fuoco. Ha inoltre dedotto l’eccesso di potere per illogicità, ritenendo che, in assenza di fatti dettagliatamente accertati, non fosse possibile desumere una sua inadeguatezza alla custodia e all’uso delle armi. Il diniego era fondato sulla situazione di grave conflittualità familiare, anche in relazione ai rapporti con un figlio gravato da numerosi e gravi precedenti di polizia e arrestato per un reato in materia di stupefacenti, nonché sui dissapori con un confinante, nei cui confronti il ricorrente aveva presentato denuncia-querela per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendo il secondo una specificazione del vizio di eccesso di potere già dedotto con il primo. Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha affermato che il diniego, la revoca della licenza di polizia e il divieto di detenzione di armi non presuppongono un abuso oggettivamente accertato nell’uso delle armi: è sufficiente che l’interessato non offra affidamento di non abusarne. La valutazione dell’amministrazione può fondarsi anche su considerazioni probabilistiche e su circostanze assistite da meri elementi di fumus. Nel caso concreto, la conflittualità familiare e i non sereni rapporti di vicinato costituivano elementi idonei a rendere non inverosimile il rischio di episodi di violenza o reazioni impulsive. L’apprezzamento della Questura non è stato ritenuto manifestamente irragionevole, illogico, sproporzionato, travisato o erroneo. È stata ritenuta corretta l’applicazione del principio di massima cautela, in prevalenza dell’interesse pubblico alla prevenzione dei pericoli per l’incolumità pubblica rispetto all’interesse privato alla detenzione dell’arma, peraltro per finalità ludiche. Il TAR ha inoltre ribadito che nell’ordinamento non esiste un diritto alla detenzione di armi. La domanda cautelare era già stata respinta con precedente ordinanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Il diniego o la revoca della licenza di porto d’armi possono essere fondati sull’assenza di affidamento che il titolare non abusi delle armi; non è necessario un abuso oggettivamente accertato, essendo sufficienti anche valutazioni probabilistiche e circostanze assistite da elementi di fumus.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione è richiamata per indicare il reato per il quale il figlio del ricorrente era stato arrestato; il precedente è considerato nel quadro fattuale della valutazione di affidabilità relativa al possesso di armi.
artt. 633 e 635 codice penale
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla denuncia-querela presentata dal ricorrente contro il confinante; tale situazione di conflittualità di vicinato concorre alla valutazione cautelativa dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca di una licenza di porto d’armi e il divieto di detenzione di armi non richiedono l’accertamento di un abuso già verificatosi: è sufficiente che l’interessato non offra affidamento di non abusarne.
- La valutazione di inaffidabilità ai fini del rilascio o del rinnovo di una licenza di porto d’armi può fondarsi su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da elementi di fumus, purché adeguatamente considerate dall’autorità competente.
- Situazioni di grave conflittualità familiare o di vicinato possono legittimamente essere valutate come controindicate rispetto al possesso di armi quando rendano non inverosimile il rischio di violenza o di reazioni impulsive e imponderate.
- Nel bilanciamento tra l’interesse privato alla detenzione di armi e l’interesse pubblico alla prevenzione dei pericoli per l’incolumità pubblica, l’amministrazione può applicare un criterio di massima cautela, non essendo configurabile un diritto alla detenzione di armi.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza è escluso quando l’apprezzamento non risulti manifestamente irragionevole, illogico, sproporzionato, travisato o erroneo.
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