Ordinanza n. 529/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Bergamo e il conseguente diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, chiedendone l’annullamento e proponendo altresì domanda cautelare. Il TAR ha rilevato un vizio relativo alla procura alle liti: la copia per immagine della procura cartacea, datata anteriormente alla proposizione del ricorso, non era asseverata, in violazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle regole tecnico-operative applicabili. La seconda procura, datata successivamente alla presentazione del ricorso, è stata ritenuta inutilizzabile e non regolarizzabile mediante applicazione degli artt. 125 e 182 c.p.c., secondo il precedente richiamato dell’Adunanza plenaria.
La decisione
Il TAR non ha esaminato, allo stato, la legittimità della revoca del nulla osta, del diniego del permesso di soggiorno né i presupposti della tutela cautelare. Ha disposto che il difensore della parte ricorrente regolarizzi la procura ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 13 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
La copia per immagine su supporto informatico della procura conferita su supporto cartaceo deve essere asseverata; in mancanza, la procura non rispetta le prescrizioni processuali applicabili.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente la regolarizzazione della procura mediante adempimento disposto dal giudice entro un termine perentorio.
art. 8, comma 2, Regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
Richiede l’asseverazione della copia per immagine della procura cartacea depositata telematicamente.
artt. 125 e 182 c.p.c.
Non sono applicabili alla seconda procura, formata successivamente alla presentazione del ricorso, per sanare il vizio originario della procura.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il precedente dell’Adunanza plenaria citato dal TAR in materia di utilizzabilità della procura successiva alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo e depositata telematicamente deve essere asseverata; l’omessa asseverazione costituisce un’irregolarità processuale suscettibile di regolarizzazione nei modi e nei termini stabiliti dal giudice ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.
- Una procura alle liti formata successivamente alla presentazione del ricorso non può essere utilizzata per sanare originariamente il difetto della procura allegata al ricorso mediante il ricorso agli artt. 125 e 182 c.p.c., quando tale possibilità sia esclusa dalla disciplina del processo amministrativo e dalla relativa interpretazione nomofilattica.
- Quando la regolarizzazione della procura è ancora pendente, il giudice può rinviare la trattazione dell’incidente cautelare a una successiva camera di consiglio senza esaminare il fumus boni iuris e il periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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