Cassazione Penale, Ordinanza n. 05496/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridiche corrette, rispetto alle quali il ricorrente non aveva sviluppato un confronto critico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del Tribunale. La condanna riguardava la violazione dell'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con contestazione della recidiva ex art. 99 c.p. I motivi dedotti in ricorso erano tre: 1) omessa pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituirebbe reato; 2) omessa applicazione del minimo assoluto della pena, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e esclusione della recidiva contestata; 3) omesso riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure si risolvevano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
Norma richiamata per la contestazione della recidiva, sulla quale il ricorrente chiedeva l'esclusione ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È la disposizione incriminatrice per la quale la condanna di merito è stata confermata; il testo della sentenza non specifica oltre il contenuto precettivo.
art. 131-bis c.p.
La difesa invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non scrutinabile perché già disattesa in merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La richiesta di assoluzione, di rideterminazione della pena o di esclusione della recidiva deve essere sorretta da un'effettiva critica alla ratio decidendi della sentenza di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione con formule assertive o reiterative, se il giudice di merito l'ha già esaminata e motivatamente esclusa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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