Sentenza n. 8463/2026 - Roma, Sezione 3T
Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7620/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.09.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7620/2023, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del bonus)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7620/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata l'11 settembre 2023. Nel corso del giudizio ha comunicato l'avvenuto accredito del Bonus nel Portale Bonus Carta del Docente. La pretesa originaria consisteva quindi nell'ottenere l'adempimento dell'obbligo di pagamento posto a carico del Ministero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse integralmente e irretrattabilmente soddisfatto l'interesse azionato. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha effettuato la valutazione virtuale della fondatezza della domanda, concludendo che essa sarebbe stata meritevole di accoglimento in assenza del pagamento sopravvenuto, poiché il credito è stato soddisfatto solo dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso; per la parte residua, il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità concreta derivante dalla pronuncia di merito.
- Quando la sopravvenienza satisfattiva determina la cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Se l'amministrazione adempie all'obbligo dedotto in giudizio soltanto dopo la proposizione del ricorso, la domanda è virtualmente fondata e l'amministrazione può essere condannata alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, salva la compensazione parziale correlata all'adempimento sopravvenuto.
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