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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38082/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello sulla legittimazione a querelare del socio della società intestataria del bar, in quanto soggetto titolare di una posizione di detenzione qualificata rispetto al bene sottratto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di un furto aggravato commesso in un esercizio commerciale, consistente nell'impossessamento di un salvadanaio contenente le mance del personale. Con un motivo unico la difesa ha dedotto violazione o erronea applicazione degli artt. 120 c.p., 336, 337 e 529, comma 2, c.p.p., contestando in sostanza la legittimazione a proporre querela da parte del soggetto che l'aveva sporta e, quindi, la procedibilità del reato. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, richiamata come base del titolo di reato contestato

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    aggravante del furto contestata nel caso concreto

  • art. 120 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla legittimazione a proporre querela

  • art. 336 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel motivo di ricorso, senza diversa elaborazione nel provvedimento

  • art. 337 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel motivo di ricorso, senza diversa elaborazione nel provvedimento

  • art. 529, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa quale norma invocata per l'asserita improcedibilità/estinzione per difetto di querela

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dalla statuizione finale

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel delitto di furto la persona offesa e, quindi, il soggetto legittimato a proporre querela non coincide necessariamente con il proprietario del bene, ma può essere anche chi sia titolare di una posizione di detenzione qualificata o di fatto sulla res sottratta.
  • La legittimazione a querelare può spettare anche a chi, pur privo di un titolo reale, abbia un rapporto di fatto con il bene tale da integrare un possesso penalmente tutelato.
  • In cassazione è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, senza offrire specifiche ragioni di critica alla motivazione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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