Cassazione Penale, Ordinanza n. 38082/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello sulla legittimazione a querelare del socio della società intestataria del bar, in quanto soggetto titolare di una posizione di detenzione qualificata rispetto al bene sottratto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di un furto aggravato commesso in un esercizio commerciale, consistente nell'impossessamento di un salvadanaio contenente le mance del personale. Con un motivo unico la difesa ha dedotto violazione o erronea applicazione degli artt. 120 c.p., 336, 337 e 529, comma 2, c.p.p., contestando in sostanza la legittimazione a proporre querela da parte del soggetto che l'aveva sporta e, quindi, la procedibilità del reato. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, richiamata come base del titolo di reato contestato
art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
aggravante del furto contestata nel caso concreto
art. 120 c.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla legittimazione a proporre querela
art. 336 c.p.p.
richiamato dalla difesa nel motivo di ricorso, senza diversa elaborazione nel provvedimento
art. 337 c.p.p.
richiamato dalla difesa nel motivo di ricorso, senza diversa elaborazione nel provvedimento
art. 529, comma 2, c.p.p.
richiamato dalla difesa quale norma invocata per l'asserita improcedibilità/estinzione per difetto di querela
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dalla statuizione finale
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel delitto di furto la persona offesa e, quindi, il soggetto legittimato a proporre querela non coincide necessariamente con il proprietario del bene, ma può essere anche chi sia titolare di una posizione di detenzione qualificata o di fatto sulla res sottratta.
- La legittimazione a querelare può spettare anche a chi, pur privo di un titolo reale, abbia un rapporto di fatto con il bene tale da integrare un possesso penalmente tutelato.
- In cassazione è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, senza offrire specifiche ragioni di critica alla motivazione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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