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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07209/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento del dipendente prima presso l'ufficio di Lecce e poi presso quello di Maglie, con contestuale cessazione dell'incarico temporaneo di "capo team" che egli aveva ricoperto in precedenza. Il lavoratore ha dedotto di essere stato demansionato e dequalificato, sostenendo che le mansioni successivamente assegnate fossero inferiori o comunque svuotassero la sua attività, e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In un precedente grado di legittimità la sentenza favorevole al lavoratore era stata cassata con rinvio, perché nel pubblico impiego privatizzato rileva il criterio dell'equivalenza formale delle mansioni secondo la contrattazione collettiva e non la professionalità in concreto acquisita, mentre la revoca di una posizione organizzativa temporanea non integra di per sé demansionamento. Riassunto il giudizio, il lavoratore ha censurato la decisione di rinvio sostenendo: che la Corte d'appello si fosse sottratta al perimetro del rinvio concentrandosi solo sul preteso intento ritorsivo; che avesse omesso di esaminare fatti decisivi e prove sul motivo ritorsivo, sull'incompatibilità ambientale e sul giudicato interno; che avesse erroneamente escluso la dequalificazione senza applicare il criterio di interpretazione contrattuale c.d. trifasico; che avesse trascurato l'esclusività del motivo ritorsivo e l'assenza di altre ragioni organizzative; che non avesse deciso sull'eccezione di incompatibilità ambientale; che avesse mal valutato il conferimento di altri incarichi (tutor e componente commissione autotrasportatori); infine che la sentenza fosse nulla perché deliberata in data anteriore all'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale, pur avendo formulato in modo non perfettamente corretto il perimetro del rinvio, ha comunque rivalutato il tema effettivamente devoluto, cioè l'eventuale inadempimento dell'amministrazione alla luce dei principi di diritto già enunciati dalla Cassazione. Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi nella parte in cui riproponevano questioni sulla ritorsività, sull'incompatibilità ambientale e su profili ormai estranei al giudizio di rinvio, osservando che tali doglianze erano precluse perché non costituivano il decisum della sentenza cassata e non erano state coltivate nel giudizio pertinente. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sul criterio trifasico, perché nel pubblico impiego privatizzato la verifica va condotta secondo l'equivalenza formale delle mansioni prevista dal contratto collettivo. È stato infine escluso che l'asserita anticipazione della deliberazione integrasse nullità della sentenza, trattandosi al più di errore materiale privo di incidenza sulla validità dell'atto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    non è la norma di riferimento per il mutamento di mansioni nel pubblico impiego privatizzato, ove opera l'art. 52 d.lgs. 165/2001 e il criterio dell'equivalenza formale

  • art. 2043 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza accoglimento della censura

  • art. 2087 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza specifica applicazione decisiva

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel ricorso; le censure sulla prova del motivo ritorsivo erano comunque precluse o inammissibili

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego privatizzato disciplina il mutamento di mansioni; rileva l'equivalenza formale delle mansioni secondo la contrattazione collettiva e non la professionalità concretamente acquisita

  • art. 17, comma 5, CCNL Agenzie Fiscali

    "ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area"

    conferma che le mansioni equivalenti all'interno della stessa area sono esigibili

  • artt. 112, 132, 383, 384, 394 c.p.c.

    richiamati per contestare il rispetto del giudizio di rinvio e la validità della sentenza, ma le doglianze sono state respinte

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.

    base delle varie censure di violazione di legge, nullità e omesso esame; la Corte ha escluso i vizi dedotti

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per contestare l'interpretazione delle mansioni, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per contestare l'interpretazione delle mansioni, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 1345 c.c.

    richiamato per il tema del motivo ritorsivo, ma la questione era preclusa nel rinvio

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno dedotto dal ricorrente, senza esito favorevole

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno dedotto dal ricorrente, senza esito favorevole

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno dedotto dal ricorrente, senza esito favorevole

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel motivo sul travisamento delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 1460 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo nel dispositivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato per escludere l'autorità del provvedimento cautelare invocato dal lavoratore

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il mutamento di mansioni va valutato secondo l'art. 52 d.lgs. 165/2001 e il criterio dell'equivalenza formale stabilito dalla contrattazione collettiva; il giudice non può sostituire a tale criterio una valutazione basata sulla maggiore o minore professionalità concretamente acquisita dal dipendente.
  • La revoca di un incarico temporaneo o di una posizione organizzativa non integra automaticamente demansionamento, quando il dipendente resta inquadrato nella propria area e continua a svolgere mansioni equivalenti a quelle del profilo di appartenenza.
  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è delimitato dal dictum rescindente e dalla parte della sentenza cassata effettivamente colpita dal ricorso; questioni non devolute o precluse non possono essere riesaminate sotto diversa veste, neppure mediante censure di omesso esame o di giudicato interno.
  • Le doglianze sul motivo ritorsivo o sulla incompatibilità ambientale sono inammissibili se introducono un autonomo profilo di illegittimità non posto a base della decisione cassata e non coltivato nel perimetro del rinvio.
  • L'asserito svuotamento di mansioni deve essere provato in modo specifico; la mera percezione soggettiva di dequalificazione o di sgraditezza delle nuove attività non basta a fondare responsabilità risarcitoria.
  • Un errore materiale nella data di deliberazione della sentenza non determina di per sé nullità dell'atto, se non incide sulla regolare formazione della decisione.
  • In caso di rigetto del ricorso e di soccombenza del ricorrente, il giudice può disporre la compensazione delle spese se ricorrono ragioni legate alla delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetRibuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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