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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19971/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un ex dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del d.P.C.M. n. 325 del 1988. Il lavoratore aveva chiesto che, ai fini dell'assegno ad personam, gli fosse riconosciuta la maggiore indennità integrativa speciale (I.I.S.) percepita presso l'ente di provenienza. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che tale emolumento dovesse essere confrontato autonomamente con quello corrisposto dal Ministero e che la differenza andasse inserita nell'assegno ad personam. Il Ministero ricorre per cassazione deducendo violazione e/o falsa applicazione di varie disposizioni (d.lgs. n. 29 del 1933, art. 33; d.lgs. n. 165 del 2001, art. 3; l. n. 554 del 1988, art. 4, comma 2; d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, comma 2), sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente considerato la sola singola componente retributiva invece del trattamento economico complessivo goduto prima e dopo il trasferimento. Il Ministero evidenzia inoltre che, nel caso concreto, il trattamento retributivo complessivo del dipendente era rimasto invariato dopo il passaggio all'amministrazione di destinazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la Corte territoriale aveva svolto il raffronto solo tra le differenze di I.I.S. e non tra l'intero trattamento economico complessivamente goduto prima e dopo il trasferimento. Richiamando precedenti conformi, ha affermato che il meccanismo dell'assegno ad personam ex art. 5, comma 2, del d.P.C.M. n. 325 del 1988 impone un confronto globale tra il trattamento economico di provenienza e quello spettante presso l'amministrazione di destinazione, poiché la mobilità garantisce la conservazione del trattamento solo se più favorevole nel suo complesso e non di singole voci isolate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 29 del 1933, art. 33

    Richiamato come una delle norme denunciate per violazione/falsa applicazione, nel quadro della disciplina del trattamento del personale trasferito.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 3

    Richiamato come norma invocata dal ricorrente a sostegno della necessità di corretta individuazione del trattamento economico nel passaggio di amministrazione.

  • l. n. 554 del 1988, art. 4, comma 2

    Richiamato tra le norme dedotte in ricorso in tema di conservazione del trattamento economico nei trasferimenti.

  • d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, comma 2

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che il dipendente trasferito conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante assegno ad personam per la differenza, ma solo dopo un raffronto globale tra i due trattamenti complessivi.

  • d.P.C.M. n. 428 del 1989

    Richiamato per il collegamento tra le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione e il trasferimento dei relativi fondi dall'ente di provenienza a quello di destinazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte afferma che non trova applicazione nel caso di specie.

Massime di principio

  • In materia di mobilità del personale tra amministrazioni, la conservazione del trattamento economico ex art. 5, comma 2, del d.P.C.M. n. 325 del 1988 richiede una comparazione globale del trattamento di provenienza e di quello di destinazione, non il confronto atomistico delle singole voci retributive.
  • L'assegno ad personam opera solo per assicurare al dipendente trasferito un trattamento complessivamente non deteriore; non ogni differenza su una componente stipendiale dà diritto a un'integrazione autonoma.
  • Le voci retributive possono assumere rilievo solo come elementi del complesso trattamento economico, e la loro incidenza va valutata in funzione del saldo finale tra i due trattamenti complessivi.
  • Quando il trattamento economico complessivo rimane invariato dopo il trasferimento, non sussiste il diritto a pretendere la maggiorazione di una singola componente isolata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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