Cassazione Civile, Ordinanza n. 13217/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su un credito erariale di euro 71.363,80, derivante da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP e addizionali non versate. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e postali, sostenendo l’irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento perché mancavano la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e, in generale, la raccomandata informativa; ha inoltre contestato la validità della notifica dell’intimazione di pagamento e del fermo amministrativo, deducendo che tali atti sarebbero stati notificati senza CAN e, per il fermo, tramite un operatore postale privato non abilitato. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che i crediti tributari si sarebbero prescritti e che la CTR aveva erroneamente escluso la maturazione della prescrizione. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi eseguita dall’amministrazione o dall’agente della riscossione, non è necessaria la successiva raccomandata informativa quando il plico è consegnato al destinatario o a persona di famiglia/addetta alla casa, e che la disciplina semplificata non richiede la CAN; ha inoltre rilevato che la questione relativa alla notifica tramite società postale privata non risultava adeguatamente dedotta nei gradi di merito e comunque non trovava riscontro obiettivo nel fascicolo richiamato dalla sentenza. Il secondo motivo è stato ritenuto del tutto infondato perché i crediti IVA, IRPEF, IRAP e addizionali sono soggetti a prescrizione decennale e l’avviso di accertamento risultava notificato il 22 ottobre 2012, sicché non era maturata alcuna prescrizione prima della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, ritenendo applicabili gli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in ragione della definizione conforme alla proposta accelerata, lo ha condannato anche al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per la notificazione diretta a mezzo posta degli atti della riscossione si applica la disciplina semplificata del servizio postale ordinario; non è necessaria una successiva raccomandata informativa quando l’atto è consegnato al destinatario o a persona legittimata.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumono violate in tema di impugnazione dell’atto tributario.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il rinvio a tale norma opera solo per quanto non regolato dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
art. 137 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione, ma la Corte ne esclude la decisività nel caso di notificazione diretta a mezzo posta.
art. 151 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione, ma non ritenuto dirimente ai fini della validità della notifica esaminata.
art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890
Non applicabile alla notificazione diretta eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che segue la disciplina del servizio postale ordinario.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte rileva anche l’assenza di adeguata allegazione/prova sulla dedotta irritualità della notifica tramite operatore privato.
art. 2946 c.c.
I crediti erariali per IVA, IRPEF, IRAP e addizionali sono soggetti a prescrizione ordinaria decennale.
art. 2953 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma la Corte afferma la persistenza del termine decennale per i crediti tributari in esame.
art. 153 c.p.c.
La Corte richiama la possibilità di rimessione in termini quando il contribuente dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile.
art. 380-bis c.p.c.
La norma sul procedimento accelerato dei ricorsi manifestamente infondati è applicabile ai giudizi pendenti secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta accelerata, la Corte ritiene integrati i presupposti per la condanna equitativa a favore della controparte e per la condanna in favore della Cassa delle Ammende.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti tributari eseguita dall’amministrazione o dall’agente della riscossione, la validità della notifica non è subordinata all’invio di una successiva comunicazione di avvenuta notifica quando il plico sia stato consegnato al destinatario o a persona di famiglia/addetta alla casa, secondo la disciplina semplificata del servizio postale ordinario.
- Il rinvio alla disciplina generale della notificazione previsto dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 opera solo per gli aspetti non regolati dalla disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
- La censura relativa alla notifica compiuta tramite soggetto non abilitato o tramite operatore postale privato deve risultare specificamente dedotta e provata nei gradi di merito; in difetto, non può essere utilmente valorizzata in cassazione.
- I crediti tributari erariali relativi a imposte dirette e indirette, in mancanza di diverso titolo idoneo, soggiacciono al termine ordinario di prescrizione decennale.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati, la conferma della proposta da parte della decisione finale può legittimare la condanna aggravata della parte soccombente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale misura dissuasiva dell’abuso del processo.
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