Sentenza del 17/01/2023 n. 1354 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione che aveva ritenuto inapplicabile la sanzione prevista per la mancata trasmissione telematica, nei termini, dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dal cedente/prestatore (violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 4-bis). Secondo l'Agenzia la condotta omissiva non sarebbe una mera violazione formale esente da sanzione; inoltre si deduceva (secondo motivo) che la CTR, ritenendo non applicabile la sanzione, avrebbe dovuto rideterminarla secondo le deduzioni della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto parzialmente fondato il primo motivo: la mancata comunicazione telematica della dichiarazione d'intento è una violazione formale ma non meramente formale e dunque è idonea a giustificare sanzione. Tuttavia la CTR aveva correttamente escluso l'applicazione della disciplina sanzionatoria più grave allora contestata, ma non aveva invece applicato il regime sanzionatorio più favorevole (ius superveniens) introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015 (sanzione fissa da €250 a €2.000). Perciò la sentenza di appello è cassata in parte e la causa è rinviata alla Corte regionale di secondo grado (Toscana) in diversa composizione affinché determini concretamente la sanzione applicabile in base alla normativa più favorevole e decida sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c)
Stabilisce che alcune cessioni/prestazioni effettuate verso soggetti che presentino dichiarazioni d'intento sono effettuate senza applicazione dell'IVA; disciplina il regime sostanziale che legittima l'uso della dichiarazione d'intento.
D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1, comma 1, lett. c) (conv. L. 27/02/1984, n. 17)
Prevede il modello e l'obbligo di consegna/spedizione della dichiarazione d'intento al fornitore e impone al cedente/prestatore di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati entro il giorno 16 del mese successivo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 4-bis
Sanziona il cedente/prestatore che omette o invia tardivamente/incompleti i dati delle dichiarazioni d'intento. La Corte ha ritenuto che la norma punisca una violazione formale ma non meramente formale perché ostacola l'attività di controllo dell'Amministrazione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis
Riguarda le violazioni meramente formali; la Corte ha rilevato che la mancata comunicazione delle dichiarazioni d'intento non rientra nella categoria delle violazioni meramente formali esenti da sanzione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 2
Norme processuali in materia di giurisdizione tributaria richiamate nel secondo motivo di ricorso relativo alla censura per vizio di motivazione o errata applicazione del diritto processuale: il motivo è stato comunque assorbito.
D.Lgs. 175/2014, art. 20
Modificò il comma 4-bis introducendo nuove modalità, ma con norma transitoria che ne limitava la retroattività; la Corte ha richiamato la transitorietà come ostacolo all'applicazione retroattiva.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15
Ha introdotto un regime sanzionatorio più favorevole (sanzione fissa da €250 a €2.000) che è applicabile come ius superveniens per processi non ancora definitivi; la Corte ha rimandato alla CTR di merito l'applicazione concreta di tale disciplina.
D.L. n. 34 del 2019, art. 12-septies
Ha nuovamente inasprito la sanzione ripristinando il precedente trattamento; la Corte ricorda la successione normativa e l'importanza delle regole transitorie per stabilire quale regime applicare.
L. n. 178 del 2020
Intervento normativo sul D.Lgs. n. 471/1997 che tuttavia non ha inciso sul comma 4-bis; citata per completezza nel quadro evolutivo.
Massime di principio
- La mancata trasmissione telematica, nei termini, dei dati delle dichiarazioni d'intento è una violazione formale ma non meramente formale: può essere sanzionata perché ostacola l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
- Se la normativa sanzionatoria viene modificata nel corso del giudizio, va applicato il regime più favorevole (ius superveniens) purché il provvedimento impugnato non sia divenuto definitivo e non vi siano specifiche disposizioni transitorie contrarie.
- Il giudice d'appello che esclude l'applicazione di una sanzione prevista dalla legge di tempo precedente deve comunque, se applicabile una disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta, quantificare la sanzione conformemente a quest'ultima e non limitarsi ad annullare l'atto.
- Il cedente/prestatore che intende applicare l'esenzione IVA sulla base di una dichiarazione d'intento deve accertarsi della presentazione telematica della stessa (o conservarne idonea prova) per evitare rischi sanzionatori.
- Nelle controversie tributarie è fondamentale verificare le norme transitorie e la data di entrata in vigore delle modifiche legislative per stabilire quale regime sanzionatorio sia applicabile.
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