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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente

La controversia

Una società cooperativa aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento del contributo di finanziamento dovuto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per gli anni 2013, 2014 e 2015, oltre interessi. Il giudice tributario adito in primo grado aveva declinato la giurisdizione, ritenendo non tributario il contributo e indicando la giurisdizione amministrativa. Riassunto il giudizio davanti al TAR Lazio, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione chiedendo alle Sezioni Unite di stabilire se la controversia spettasse al giudice tributario. In cassazione non sono state svolte difese dalle parti del merito; il Pubblico Ministero ha concluso per la giurisdizione tributaria. La questione centrale riguardava la qualificazione giuridica del contributo AGCM e, quindi, il riparto di giurisdizione sulla cartella di pagamento emessa per la sua riscossione.

La decisione

La Corte, richiamando un orientamento già consolidato, ha affermato che il contributo per il funzionamento dell'AGCM ha natura tributaria, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta dalla legge, coattiva, priva di sinallagma, destinata a finanziare una pubblica spesa e commisurata a un indice di capacità contributiva quale il fatturato. Conseguentemente, le controversie sulla riscossione di tale contributo rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992. Il regolamento di giurisdizione è stato quindi definito dichiarando la giurisdizione del giudice tributario; le spese sono state rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 10, commi 7-ter e 7-quater, L. n. 287/1990

    La disposizione prevede un contributo obbligatorio per il funzionamento dell'AGCM, dovuto dalle imprese con determinati requisiti di fatturato; la Corte lo qualifica come prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    La norma, come modificata dall'art. 12 L. n. 448/2001, attribuisce al giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, comprese quelle relative alla riscossione del contributo AGCM.

  • art. 374 c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che l'orientamento delle Sezioni Unite sulla giurisdizione vincola anche la giurisprudenza della sezione semplice nelle controversie per motivi di giurisdizione.

  • art. 380-ter c.p.c.

    È la norma procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel regolamento di giurisdizione.

  • Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 269

    È richiamata come precedente che ha individuato i requisiti della qualificazione tributaria del contributo per il funzionamento dell'AGCM.

  • Corte cost. 20 luglio 2018, n. 167

    È richiamata, in continuità con la precedente, quale pronuncia sul finanziamento degli oneri di funzionamento dell'AGCM e sulla natura tributaria del relativo contributo.

  • Cass. SU, ord. 4 giugno 2020, n. 10577

    È richiamata come precedente conforme che afferma la natura tributaria del contributo AGCM e la giurisdizione del giudice tributario.

  • Cass. SU, ord. 30 luglio 2021, n. 21961

    È richiamata come ulteriore precedente conforme sul medesimo tema.

  • Cass. SU, ord. 13 marzo 2023, n. 7278

    È richiamata come precedente recente, sempre nel senso della giurisdizione tributaria.

  • Cass. sez. 6-5, ord. nn. 2421 e 2422 del 27 gennaio 2022

    Sono richiamate per ribadire che l'orientamento delle Sezioni Unite viene seguito anche dalla giurisprudenza di sezione semplice in materia di giurisdizione.

Massime di principio

  • Un contributo imposto dalla legge a favore di un'autorità indipendente può essere qualificato come tributo quando è coattivo, privo di corrispettivo sinallagmatico, destinato a finanziare una pubblica spesa e parametrato a un indice di capacità contributiva.
  • Quando una prestazione patrimoniale ha natura tributaria, le controversie relative alla sua riscossione rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992.
  • Ai fini della giurisdizione, la qualificazione sostanziale del prelievo prevale sulla sua mera denominazione formale o sul soggetto beneficiario, se risultano integrati i caratteri propri del tributo.
  • Un orientamento consolidato delle Sezioni Unite sulla giurisdizione deve essere seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità semplice nelle controversie di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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