Sentenza n. 322/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2021: - del decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche n. 12 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006, art. 29 – octies, comma 3, lettera a). Nuova Società Fileni s.r.l.- loc. Rangore- Cingoli (AN). Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 6 del 26/01/2017”; - del relativo documento istruttorio e dell’allegato 1: descrizione dell'attività; dell'allegato 2: stato di applicazione BAT; dell'allegato 3: Piano di Monitoraggio e Controllo; dell’Allegato 4: ulteriori condizioni e Prescrizioni; - del decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni Ambientali n. 42 del 22 febbraio 2021 con cui si rettificava la denominazione della ragione sociale da Nuova Società Fileni srl a Società Agricola Fileni srl; - della PEC della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche prot. n. 840764 del 28.7.2020 di proroga del termine di presentazione della documentazione per il riesame non conosciuto; - dell'atto di avvio del procedimento di riesame dell'AIA di cui al DDPF n. 6 del 26.01.2017 ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, del 25.11.2020 prot. n. 1337035 e contestuale convocazione della conferenza dei servizi decisoria sincrona non conosciuto; - della nota del Comune di Cingoli prot. n. 1406826 del 16.12.2020; - della nota ASUR AV2-DP-UOC ISP AMBIENTE avente ad oggetto il contributo istruttorio non conosciuta; - del contributo ARPAM assunto a prot. n. 1407003 del 16.12.2020; - del contributo istruttorio ARPAM DP Macerata; - del verbale della conferenza dei servizi del 16.12.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a un impianto agroindustriale, unitamente agli atti istruttori e procedimentali connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto regionale di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale adottato ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera a), del d.lgs. 152/2006, nonché gli allegati tecnici, il successivo decreto di rettifica della denominazione sociale, l’avvio del procedimento, la convocazione e il verbale della conferenza di servizi e i contributi istruttori degli enti coinvolti. Il testo della sentenza non riporta il dettaglio dei vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. La dichiarazione è stata ribadita oralmente in udienza. La Regione Marche e la controinteressata hanno aderito alla richiesta di compensazione delle spese, mentre l’A.S.U.R. Marche non ha formulato osservazioni. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure. Le spese sono state integralmente compensate, sia per l’accordo tra alcune parti sia in ragione della complessità delle questioni sollevate.
Norme richiamate
art. 29-octies, comma 3, lettera a), d.lgs. 152/2006
D.Lgs. 152/2006, art. 29 – octies, comma 3, lettera a)
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento regionale di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; la sentenza non ne esamina il contenuto in ragione dell’improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non è oggetto di specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara in modo espresso e ribadito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza dell’accordo delle parti costituite e, anche indipendentemente da tale accordo, in ragione della complessità delle questioni sottoposte al giudice.
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