Sentenza n. 491/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio-rigetto serbato dall’Amministrazione Comunale di Ceto rispetto all’istanza di accesso agli atti amministrativi dell’11.4.2025 inviata via p.e.c. per la ricorrente al Comune in pari data e di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità; nonché per la condanna del Comune di Ceto - all’ostensione dei documenti richiesti, al loro esame ed al rilascio di copia di essi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di accesso documentale dell'11 aprile 2025 relativa alla cisterna, al vecchio sistema di captazione e al nuovo acquedotto comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto del Comune di Ceto sulla richiesta di accesso a documenti riguardanti la posa e la dismissione di una cisterna e delle opere di captazione poste a monte della sua proprietà, le aste di drenaggio, le modalità di emungimento e chiusura del vecchio acquedotto, nonché le planimetrie del vecchio e del nuovo sistema di captazione. La richiesta era collegata a una complessa situazione di dissesto idrogeologico, infiltrazioni e criticità statiche dell'immobile della ricorrente, che assumeva potessero essere aggravate dalla dismissione della cisterna o dalla diversa configurazione del nuovo acquedotto. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, anche in relazione agli artt. 24, 97 e 113 Cost., sotto i profili della trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Il Comune, inizialmente, aveva dichiarato in modo generico che agli atti non esisteva nulla di quanto richiesto. Con ordinanza istruttoria il TAR ha quindi ordinato al Comune di descrivere le ricerche eseguite, svolgere ulteriori verifiche e precisare se i documenti fossero mai esistiti, fossero stati smarriti o non fossero stati reperiti, indicando anche le modalità di conservazione e le strutture responsabili. La relazione successivamente depositata dal Comune ha affermato, in modo articolato e circostanziato, che la cisterna non risultava parte del sistema di captazione delle acque superficiali e che il nuovo acquedotto non interessava l'area della proprietà della ricorrente; ha inoltre descritto le ricerche effettuate e le modalità di conservazione degli atti. La ricorrente ha chiesto anche un termine per proporre querela di falso contro tale relazione e l'autorizzazione al deposito tardivo di ulteriori documenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di concessione del termine per proporre querela di falso, ritenendo che non fossero stati forniti elementi tali da rendere la querela non manifestamente infondata e rilevando che la questione non era pregiudiziale rispetto al giudizio di accesso. La documentazione contestata riguardava infatti la ricostruzione delle cause del dissesto e la valutazione tecnica del progetto e delle soluzioni adottate per il nuovo acquedotto, questioni proprie di un eventuale giudizio di merito diverso da quello sull'accesso. Il giudice ha precisato che, ai fini dell'accesso, l'amministrazione deve dichiarare in modo chiaro, circostanziato e sotto la propria responsabilità se i documenti richiesti siano inesistenti, smarriti o non reperibili, indicando, in quest'ultimo caso, le ricerche compiute e le ragioni del mancato reperimento. Non è però tenuta a smentire la tesi sostanziale del richiedente né ad anticipare difese sul merito della controversia sottostante. Poiché il Comune, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, aveva fornito una relazione precisa e articolata attestando l'inesistenza presso i propri archivi dei documenti richiesti, il giudice ha ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione sull'ostensione e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Sono state dichiarate non rilevanti e quindi non accolte le istanze di deposito tardivo, poiché i documenti riguardavano la situazione giuridica sostanziale e le cause del dissesto, da far valere eventualmente in altro giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi.
art. 22 l. 241/1990
Rileva quanto ai presupposti dell'accesso documentale e alla necessità di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 24 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai limiti e alle condizioni dell'accesso documentale.
art. 25 l. 241/1990
Richiamato in relazione alla tutela contro il diniego o il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di accesso.
art. 77 c.p.a.
La querela di falso può comportare la sospensione necessaria del giudizio solo quando la questione di falso sia pregiudiziale e non manifestamente infondata o meramente dilatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso documentale, quando l'amministrazione dichiara di non possedere i documenti richiesti, la dichiarazione deve essere chiara, circostanziata e resa sotto la responsabilità dell'amministrazione; se i documenti risultano irreperibili, devono essere indicate le ricerche effettuate, le modalità di conservazione degli atti e le ragioni concrete del mancato reperimento.
- Una volta che l'amministrazione abbia adeguatamente attestato l'inesistenza o l'assenza presso i propri archivi dei documenti richiesti, il giudizio di accesso si arresta e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice ordinare l'ostensione di documenti inesistenti o non detenuti dall'amministrazione.
- Il giudizio di accesso ha ad oggetto la conoscibilità di documenti amministrativi e non può essere utilizzato per imporre all'amministrazione di prendere posizione sulla fondatezza della tesi sostanziale del richiedente, di ricostruire le cause di un dissesto o di anticipare difese utilizzabili in un diverso giudizio di merito.
- La querela di falso proposta contro una relazione dell'amministrazione rileva nel giudizio amministrativo solo se la questione di falso è pregiudiziale rispetto alla decisione e non appare manifestamente infondata o strumentalmente dilatoria; non ricorre tale presupposto quando la contestazione riguarda questioni tecniche e sostanziali estranee all'oggetto dell'accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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