Sentenza del 07/01/2025 n. 305 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Sequestro - Possesso fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione (art. 240-bis cod. pen.). Il difensore ha contestato: 1) la mancata motivazione circa il periculum in mora (rischio che il bene venga disperso o sottratto alla confisca), 2) la mancanza di prova che i proventi illeciti (narcotraffico attribuito al convivente/indagato B.B.) siano stati effettivamente reimpiegati per la costruzione dell'abitazione, e 3) la proprietà condivisa dell'immobile con persone estranee ai reati (D.D. ed E.E.), il che ridurrebbe il rischio di dissipatione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: a) il sequestro per sproporzione non richiede la prova puntuale che le specifiche somme illecite siano state materialmente impiegate per l'opera edilizia, essendo sufficiente la prova della sproporzione tra i redditi dichiarati e il tenore di vita/beni posseduti; b) il provvedimento di sequestro deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, ma tale requisito è stato ritenuto assolto dal Tribunale del riesame che ha documentato comportamenti e stratagemmi atti a occultare proventi illeciti e l'evidente sproporzione delle fonti lecite rispetto alle spese sostenute; c) il terzo proprietario è legittimato a dedurre in sede di riesame e in Cassazione censure anche sul periculum in mora, ma nel caso concreto la ricorrente non ha fornito elementi tali da convincere la Corte a ritenere la motivazione carente o illogica. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il periculum in mora deve essere motivato concisamente nel provvedimento che anticipa l'effetto ablativo rispetto alla sentenza definitiva; può essere desunto da elementi oggettivi o soggettivi.
art. 240-bis cod. pen.
Confisca 'allargata' per sproporzione: per disporre il sequestro preventivo finalizzato a questa confisca è sufficiente l'emersione di sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio/rilevante tenore di vita, senza necessità di dimostrare il reimpiego diretto di singole somme illecite nell'investimento specifico.
art. 416-bis cod. pen., comma 7
Confisca obbligatoria nei reati associativi (mafiosi); anche in questi casi il sequestro preventivo che precede la confisca obbligatoria deve contenere motivazione sul periculum in mora, salvo specificità dei beni che sono in re ipsa confiscabili.
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro preventivo: il provvedimento deve motivare la sussistenza dei presupposti, incluso il periculum in mora, rispetto alla anticipazione degli effetti ablativi.
art. 322, 322-bis, 325 cod. proc. pen.
Norme sul diritto del terzo alla restituzione e sulle impugnazioni: il terzo che vanta diritto alla restituzione è legittimato a proporre riesame e può contestare anche il fumus e il periculum; la legittimazione processuale richiede comunque la dimostrazione della disponibilità/titolarità del bene.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura sulla motivazione (contestazione formale della motivazione del provvedimento cautelare).
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione di condanna alle spese processuali: applicata alla ricorrente, condannata al pagamento delle spese.
Direttiva 2014/42/UE
Direttiva del 3 aprile 2014
Statuto europeo del sequestro/confisca: tutela dei diritti dei terzi e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; conferma che i terzi devono poter contestare i provvedimenti di congelamento/confisca.
Direttiva 2024/1260/UE
Direttiva del 24 aprile 2024
Rafforza la possibilità per gli 'interessati' (inclusi terzi) di contestare in giudizio la qualificazione dei beni come derivanti da condotte criminose e amplia le garanzie procedurali.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione può fondarsi sulla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio/tenore di vita; non è necessario dimostrare il reimpiego diretto di specifiche somme illecite nell'acquisto o costruzione del bene.
- Il periculum in mora deve essere espressamente e concisamente motivato anche nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca (compresa la confisca allargata e obbligatoria); la motivazione può fondarsi su elementi oggettivi relativi al bene o su elementi soggettivi relativi al comportamento dell'interessato (strategie di occultamento, rischio di alienazione, deterioramento, uso o dispersione).
- Il terzo proprietario/avente titolo è legittimato a proporre riesame e impugnazione anche sollevando censure relative al fumus e al periculum, purché dimostri la propria titolarità o disponibilità del bene; tuttavia, in sede di legittimità la Corte non riesamina valutazioni probatorie di merito se congruamente motivate.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, il terzo deve documentare la propria effettiva titolarità/disponibilità, fornire prove sull'origine lecita dei fondi impiegati (sempre che esistano) e argomentare specificamente l'assenza di rischio di dissipatione o la presenza di misure alternative proporzionate al sequestro.
- Le corti devono bilanciare la tutela del diritto di proprietà con l'esigenza di evitare l'impedimento della futura esecuzione della confisca; la motivazione del periculum deve rispettare criteri di adeguatezza e proporzionalità e indicare perché l'anticipazione dell'effetto ablativo è necessaria.
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