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Sentenza

Sentenza n. 638/2026 - Bari, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), già Ministero della transizione ecologica (MITE), sull'istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla Parco Solare Manfredonia s.r.l. ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto fotovoltaico, di potenza di picco pari a 77,051 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG), in località Monachelle - ID 7933 (“istanza di VIA”) – rispetto al quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha da tempo espresso il proprio parere favorevole n. 287 del 13 marzo 2024 –, previo accertamento della tardività e non vincolatività del parere negativo alla pronuncia di compatibilità ambientale espresso dal Ministero della cultura (MIC) con nota prot. MIC|MIC_SS_PNRR_UO8|12/08/2024|0023641-P del 12 agosto 2024, nonché dei successivi chiarimenti forniti con nota prot. MIC|MIC_SS-PNRR_UO8|16/09/2024|0026443-P del 16 settembre 2024, e/o della avvenuta formazione del suo silenzio-assenso, anche ai sensi dell'art. 17-bis della l. n. 241/1990; per la conseguente condanna del MASE a provvedere entro un termine congruo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a., con un provvedimento espresso sull'istanza di VIA, in senso conforme al parere favorevole della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 287 del 13 marzo 2024, con nomina di un Commissario ad acta per l'eventualità di perdurante inerzia del MASE; nonché a pagare in favore della ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria versati, per il mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, oltre interessi di legge dalla domanda fino all'effettivo pagamento; per l'annullamento di ogni atto connesso, presupposto e conseguente al silenzio impugnato, ivi inclusa la nota prot. MASE 0213720 del 22 novembre 2024, con cui è stata richiesta al Capo di Gabinetto l'attivazione della procedura ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988 dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il superamento del contrasto tra il parere positivo della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e il parere negativo del MIC, nonché la successiva richiesta di rimessione alla delibera del Consiglio dei ministri, ai fini della definizione della procedura di VIA in questione, di cui alla nota prot. MASE 0218215 del 28 novembre 2024, con conseguente interruzione e decadenza della procedura avviata ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988.

Giustizia amministrativa202500775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato nell’ambito del procedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico e alle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, nonché gli atti connessi di rimessione della definizione della procedura alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE e dal MIC sull’istanza di VIA relativa a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 77,051 MWp, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia, nonostante il parere favorevole della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Ha inoltre chiesto l’accertamento della tardività e della non vincolatività del parere negativo espresso dal MIC, ovvero della formazione del silenzio-assenso, la condanna del MASE a provvedere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il pagamento del 50% dei diritti di istruttoria per il mancato rispetto dei termini del procedimento e l’annullamento degli atti connessi, inclusi quelli con cui il MASE ha attivato e poi rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la procedura per il superamento del contrasto tra il parere favorevole della Commissione tecnica e quello negativo del MIC. Nel corso del giudizio, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emesso un giudizio positivo di compatibilità ambientale sull’istanza di VIA; la ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, aderendo alla compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. L’intervenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ha eliminato l’utilità concreta e attuale della decisione sulle domande relative al silenzio e agli atti connessi alla procedura di VIA. Il giudice non ha esaminato nel merito le contestazioni sulla tardività o non vincolatività del parere del MIC, sul silenzio-assenso, sull’obbligo di provvedere, sulla restituzione dei diritti di istruttoria e sull’annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, della natura in rito della pronuncia e dell’adesione della ricorrente alla richiesta erariale.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e il relativo rito; nel caso concreto il ricorso è divenuto improcedibile per il venir meno dell’interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della declaratoria di improcedibilità adottata in camera di consiglio.

  • art. 23 d.lgs. n. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto fotovoltaico.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere il pagamento del 50% dei diritti di istruttoria in ragione del mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente quale possibile fondamento della formazione del silenzio-assenso nel rapporto tra amministrazioni; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. n. 400/1988

    Ha costituito la base della procedura di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il superamento del contrasto tra il parere favorevole della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e quello negativo del MIC.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo richiesto, quando elimina l’utilità concreta e attuale della pronuncia giurisdizionale, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione medio tempore del provvedimento conclusivo del procedimento fa venir meno l’interesse alla decisione sull’obbligo di provvedere e sulle contestazioni relative all’inerzia, salvo che permangano domande autonome dotate di concreta utilità.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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