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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-828/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2020. — Trendsetteuse SARL contro DCA SARL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Trattative per la vendita o l’acquisto di merci per il preponente – Intermediario privo della facoltà di modificare le condizioni di vendita e i prezzi delle merci di cui assicura la vendita. — Causa C-828/18

Giurisprudenza europea62018CJ0828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Tribunal de commerce de Paris, chiarisce la nozione autonoma di "agente commerciale" nella direttiva 86/653/CEE. Stabilisce che la facoltà di modificare prezzi e condizioni non è un requisito necessario per l’applicazione della direttiva. La decisione rafforza l’impostazione funzionale della tutela dell’agente commerciale e impedisce letture restrittive idonee a eludere il diritto all’indennità di cessazione.

Interpretazione della nozione di "agente commerciale" ex direttiva 86/653/CEE: è necessario che l’intermediario possa modificare prezzi e condizioni di vendita per essere qualificato tale?

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE debba essere interpretato nel senso che un intermediario indipendente, incaricato di trattare vendite in nome e per conto del preponente ma privo del potere di modificare prezzi e condizioni contrattuali, non possa essere qualificato come agente commerciale e quindi non abbia diritto alla tutela prevista dalla direttiva.

Principio di diritto

Per qualificare un soggetto come agente commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE non è necessario che egli disponga del potere di modificare i prezzi o le condizioni di vendita delle merci del preponente: è sufficiente che, quale intermediario indipendente incaricato in modo permanente, egli sia chiamato a trattare la vendita o l’acquisto di merci per il preponente, anche se i prezzi sono fissati unilateralmente dal mandante. Un’interpretazione diversa restringerebbe ingiustificatamente la tutela dell’agente e consentirebbe al preponente di aggirare le norme imperative della direttiva, in particolare quelle sull’indennità di cessazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 3, direttiva 86/653/CEE
  • Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), direttiva 86/653/CEE

Interpretazione della nozione di agente commerciale ai sensi della direttiva 86/653/CEE

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Tribunal de commerce de Paris relativo all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti. La controversia oppone Trendsetteuse SARL a DCA SARL ed è centrata sul diritto all’indennità conseguente alla cessazione del rapporto.

Fatti e procedimento principale

Trendsetteuse operava in forza di un accordo non scritto con DCA, distribuendo prodotti del marchio IZI-MI nel proprio showroom in cambio di una commissione sul prezzo di vendita. Secondo il giudice del rinvio, la società metteva in contatto DCA con la clientela, raccoglieva ordini e seguiva spedizioni e consegne, operando in due settori geografici in Francia.

Nel marzo 2016 DCA ha comunicato la cessazione del rapporto per una parte del territorio, ritenendo insufficienti le vendite. Trendsetteuse ha contestato la decisione e ha chiesto il pagamento delle indennità previste per la cessazione del contratto di agenzia commerciale. DCA ha opposto che Trendsetteuse non era un agente commerciale, poiché non disponeva del potere di modificare prezzi e condizioni di vendita.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale ha chiesto se una persona che agisce in qualità di mandatario in nome e per conto del preponente, ma senza potere di modificare tariffe e condizioni contrattuali, possa comunque essere considerata incaricata di "trattare" contratti di vendita ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando secondo e terzo della direttiva 86/653/CEE, relativi all’armonizzazione e alla tutela degli agenti commerciali;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, che definisce l’agente commerciale;
  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, che impone all’agente di tutelare gli interessi del preponente e di adoperarsi per trattare e, se del caso, concludere gli affari;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, relativo all’obbligo del preponente di informare l’agente sull’accettazione o rifiuto degli affari;
  • l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), sull’indennità dovuta in caso di cessazione del contratto.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che l’articolo 1, paragrafo 2, contiene tre condizioni necessarie e sufficienti per la qualifica di agente commerciale: indipendenza, incarico permanente e attività di trattare la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto del preponente.

La nozione di "trattare" è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e va interpretata secondo il suo significato abituale, il contesto e gli obiettivi della direttiva. Pur rilevando che alcune versioni linguistiche sembrano più ampie di altre, la Corte conclude che il testo non impone che l’agente possa fissare o modificare egli stesso il prezzo delle merci.

Sul piano del contesto normativo, la Corte osserva che l’attività dell’agente dipende dal contratto con il preponente e può svolgersi anche quando i prezzi siano predeterminati. Inoltre, i compiti principali dell’agente commerciale consistono nel procurare nuovi clienti e sviluppare gli affari con quelli esistenti; tali obiettivi possono essere perseguiti mediante informazione, consulenza e discussioni commerciali, senza potere di modificare i prezzi.

Sul piano teleologico, una lettura restrittiva escluderebbe ingiustificatamente dalla tutela della direttiva chi non dispone di tale potere, riducendo la portata delle garanzie e consentendo al preponente di aggirare le norme imperative, in particolare quelle sull’indennità di cessazione, riservandosi contrattualmente il controllo dei prezzi.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE deve essere interpretato nel senso che l’intermediario non deve necessariamente avere la facoltà di modificare i prezzi delle merci per essere qualificato come agente commerciale. La qualificazione dipende dunque dalla funzione svolta di trattativa per la vendita o l’acquisto, non dal potere di determinare autonomamente i prezzi.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • la nozione di agente commerciale è autonoma e uniforme nel diritto dell’Unione;
  • il potere di fissare o modificare i prezzi non è elemento costitutivo della nozione;
  • la tutela della direttiva non può essere elusa tramite clausole contrattuali che mantengano al preponente il controllo sui prezzi;
  • l’indennità di cessazione resta potenzialmente dovuta anche quando l’agente non possa intervenire sui prezzi, purché ricorrano gli altri presupposti della direttiva.

Come è indicizzato

Materieagenti commercialicontratti di agenzia commercialeindennità di cessazionelibera circolazione delle merciarmonizzazione del diritto commerciale

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