Cassazione Penale, Sentenza n. 2831/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il delitto di calunnia nei confronti di Roberto Del Bo. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme processuali (artt.130, 546 e 547 c.p.p.) per difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello depositato (omissione di importi, presenza di una provvisionale, riconoscimento di doppi benefici); 2) omissione di esame di tre motivi di appello relativi alla richiesta di rinnovazione istruttoria (omessa escussione di testimoni ritenuti decisivi); 3) vizi di motivazione e contraddittorietà per la concessione del beneficio della non menzione nonostante la mancata valutazione degli elementi a discarico; 4) mancata assunzione di prove decisive e violazione del diritto di difesa per non aver rinnovato il dibattimento, con particolare riferimento a testimonianze e documentazione ritenute idonee a screditare la persona offesa. Inoltre, con memoria successiva il difensore eccepiva la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ritenendo che i rilievi fossero tesi a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità in assenza di illogicità manifesta o di violazioni di legge poste in evidenza. In particolare: la difformità tra dispositivo letto in udienza e quello riportato in sentenza è sanabile mediante correzione di errore materiale; la mancata analisi formale punto per punto delle deduzioni di parte non integra automaticamente vizio di motivazione se la decisione è comprensibile nella sua globalità; la richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta superflua perché i testi indicati non riguardavano l'episodio contestato nel capo di imputazione o non erano essenziali; la valutazione della credibilità della persona offesa è stata ritenuta congrua e riscontrata dalle dichiarazioni di testimoni. La Corte ha altresì rilevato che, essendo il ricorso originariamente inammissibile, non poteva rilevare d'ufficio la prescrizione sopravvenuta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (3.700 euro più accessori).
Norme richiamate
Codice di procedura penale
artt. 130, 546 e 547 c.p.p.
Gli artt. indicati sono invocati dal ricorrente per censurare vizi formali e processuali; la Corte di Cassazione rileva che la difformità del dispositivo è sanabile come errore materiale e non integra nullità automatica quando prevale il dispositivo letto in udienza
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017 (Giugovaz); Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008 (Bassirou); Sez. 2, n. 55425 del 28/11/2018 (D'Amico); Sez. 2, n. 30971 del 10/04/2015 (F.); Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013 (Maravalli); Sez. U, 22/11/2000 n. 32 (De Luca); Sez. U, 22/03/2005 n. 23428 (Bracale)
La Corte richiama precedenti secondo cui: la difformità tra dispositivo di udienza e dispositivo scritto è sanabile; non è necessario rispondere dettagliatamente a ogni deduzione di parte se la motivazione complessiva spiega adeguatamente le ragioni della decisione; l'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta
Massime di principio
- La difformità formale tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nel testo della sentenza non determina automaticamente la nullità della decisione: prevale il dispositivo pronunciato in udienza e gli errori materiali possono essere corretti con la procedura di correzione dell'errore materiale
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo: per ottenere annullamento o riforma è necessario dimostrare violazioni di legge o contraddizioni manifeste nella motivazione, non meri dissensi sulla valutazione probatoria
- L'omessa risposta puntuale a singoli motivi di impugnazione non comporta automaticamente inammissibilità o vizio di motivazione se la decisione di merito risulta logicamente coerente e le ragioni della decisione emergono dalla motivazione complessiva
- La richiesta di rinnovazione istruttoria deve essere motivata dimostrando l'essenzialità delle prove proposte e la loro attinenza al capo di imputazione; prove ritenute estranee al perimetro dell'accusa o non decisive possono essere dichiarate superflue
- Se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta: la questione della prescrizione va tempestivamente e validamente sollevata nell'atto impugnatorio e il ricorso deve risultare ammissibile per consentire il relativo esame
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