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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32068/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per furto con strappo. Con l'unico motivo ha contestato la mancata riqualificazione del fatto nella forma tentata, sostenendo quindi che il reato non fosse giunto a consumazione. Dalla sentenza emerge che l'imputato aveva sottratto alcune collane alla persona offesa e si era dato alla fuga, conseguendo per un breve periodo l'impossessamento dei beni; la refurtiva era stata successivamente recuperata da un terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta e priva di vizi logici la motivazione del giudice di merito, secondo cui il furto con strappo si era consumato perché l'imputato, dopo avere sottratto le collane, aveva conseguito anche solo temporaneamente l'impossessamento dei beni e si era allontanato in fuga. Il successivo recupero della refurtiva da parte di un terzo non esclude la consumazione del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il furto con strappo è consumato quando l'agente, sottraendo la cosa alla persona offesa, consegue l'impossessamento del bene, anche se per un breve periodo e anche se la refurtiva viene successivamente recuperata.

  • art. 624 c.p.

    La norma è richiamata indirettamente nella qualificazione del fatto come furto, nella forma aggravata del furto con strappo prevista dall'art. 624-bis c.p.

Massime di principio

  • Nel furto con strappo, la consumazione si realizza con la sottrazione della cosa e il conseguimento, anche temporaneo, dell'impossessamento da parte dell'agente.
  • Il successivo recupero della refurtiva da parte di terzi non trasforma in tentativo un furto già consumato, se l'agente aveva previamente conseguito l'impossessamento del bene.
  • La fuga dell'agente dopo la sottrazione, unitamente al temporaneo possesso della cosa, costituisce elemento idoneo a dimostrare il perfezionamento della consumazione del furto con strappo.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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