Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 498 del 26/10/2023
Provvedimento del 26 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta di consultazione preventiva di Takeda Pharmaceuticals International AG per uno studio retrospettivo multinazionale sull’infezione da CMV nei riceventi di trapianto di organi solidi. L’Autorità ritiene non fondata l’impossibilità di acquisire il consenso per tutti i pazienti e limita l’idoneità della procedura ex art. 110 Codice ai soli pazienti deceduti o non contattabili dopo ragionevoli sforzi di contatto. Impone inoltre correzioni alla base giuridica indicata, maggiori misure di trasparenza, la riduzione del periodo di conservazione a 7 anni e un rafforzamento delle tecniche di anonimizzazione in caso di condivisione o diffusione dei dati.
Takeda Pharmaceuticals International AG: parere favorevole con condizioni sullo studio retrospettivo OTUS SOT per dati di pazienti deceduti o non contattabili
Takeda Pharmaceuticals International AG – studio retrospettivo OTUS SOT su CMV nei trapiantati di organi solidi
Il Garante esamina l’istanza di consultazione preventiva presentata da Takeda Pharmaceuticals International AG, in qualità di sponsor e titolare del trattamento, per uno studio retrospettivo multinazionale e osservazionale sugli esiti dell’infezione da citomegalovirus (CMV) nei riceventi di trapianto di organi solidi. Il provvedimento riguarda in particolare il trattamento dei dati di pazienti deceduti o non contattabili e individua condizioni, limiti e misure di garanzia per la liceità del trattamento.
Contesto dello studio e trattamenti coinvolti
Lo studio ha finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica e prevede la raccolta di dati già presenti nelle cartelle cliniche dei pazienti, poi inseriti in una eCRF pseudonimizzata. L’analisi riguarda adulti con infezione da CMV dopo trapianto di organo solido, suddivisi in due coorti: pazienti trattati con almeno un agente anti-CMV e considerati resistenti, refrattari o intolleranti, e pazienti che hanno ricevuto una terapia preventiva per la viremia da CMV. I dati comprendono caratteristiche del paziente, informazioni sul trapianto, stato CMV, esiti clinici, modelli di trattamento e utilizzo di risorse sanitarie.
Il Garante prende atto che:
- Takeda agisce come sponsor e titolare del trattamento per i dati pseudonimizzati raccolti dai centri;
- i centri partecipanti sono titolari autonomi per i trattamenti di propria competenza;
- CTI Clinical Trial Services, Inc. opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, con affiliate, tra cui quella italiana, anch’esse nominate responsabili;
- è nominato un rappresentante nell’Unione ai sensi dell’art. 27 GDPR;
- i dati sono trasferiti e trattati anche su piattaforme collocate negli Stati Uniti, con clausole contrattuali tipo ex art. 46 GDPR per il trasferimento verso paese terzo.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama il GDPR, il Codice privacy, le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica e le Prescrizioni sul trattamento per scopi di ricerca scientifica. Il Garante richiama in particolare:
- l’art. 110 del Codice, che consente il trattamento per ricerca medica, biomedica ed epidemiologica senza consenso quando informare gli interessati sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, purché il programma abbia parere favorevole del comitato etico e sia sottoposto a consultazione preventiva;
- l’art. 9, par. 2, lett. j) e par. 4 GDPR;
- l’art. 89, par. 1 GDPR sulla minimizzazione e sulle garanzie adeguate per la ricerca scientifica;
- l’art. 14 GDPR e l’art. 6, comma 3, delle Regole deontologiche sulla trasparenza quando i dati sono raccolti presso terzi o l’informativa comporta uno sforzo sproporzionato.
Valutazione sull’impossibilità di acquisire il consenso
La Società sosteneva che, per il numero limitato di visite ospedaliere, per la gravità delle condizioni cliniche e per la difficoltà organizzativa, sarebbe stato impossibile contattare tutti i pazienti eleggibili e acquisirne il consenso. Il Garante non accoglie questa impostazione: le ragioni esposte non sono considerate sufficientemente particolari o eccezionali e non giustificano il ricorso alla procedura ex art. 110 del Codice per l’intera popolazione dello studio.
In particolare, l’Autorità osserva che la stessa Società, in via subordinata, prevede la possibilità di contattare i pazienti idonei e di acquisire il consenso prima di considerarli persi al follow-up. Da ciò deduce che non è necessario prescindere dal consenso sin dall’origine per tutti i pazienti. Ne consegue che la base giuridica speciale può operare solo nei casi in cui, dopo ragionevoli sforzi, il paziente risulti non contattabile oppure risulti deceduto.
Base giuridica ammessa per pazienti deceduti o non contattabili
Il Garante ritiene che l’art. 110 del Codice possa costituire idonea base giuridica solo per i pazienti deceduti o per quelli non contattabili all’esito di ragionevoli sforzi. Tali sforzi vengono individuati, in concreto, in tre tentativi di contatto telefonico non andati a buon fine e registrati in cartella clinica, oppure nella verifica del decesso attraverso la documentazione sanitaria disponibile.
Il provvedimento valorizza in questo ambito il parere favorevole dei comitati etici competenti, qualificandolo come elemento necessario di liceità e correttezza del trattamento quando non sia possibile acquisire il consenso.
Trasparenza e obblighi informativi
Il Garante ritiene che la sola conservazione dell’informativa nei centri e l’invio all’ultimo indirizzo noto non siano misure sufficienti a garantire l’effettività del principio di trasparenza nei confronti di soggetti deceduti o non contattabili. Per questo prescrive che, per tutta la durata dello studio, le informazioni ex art. 14 GDPR siano rese pubbliche anche:
- sul sito internet della Società;
- sui siti dei centri di sperimentazione coinvolti;
- in una sezione facilmente accessibile.
Viene inoltre imposto di modificare, prima dell’avvio del trattamento, la valutazione d’impatto e l’informativa privacy eliminando il riferimento al legittimo interesse quale base giuridica del trattamento dei dati dei pazienti arruolati. Il Garante osserva infatti che, per i dati appartenenti a categorie particolari, occorre una specifica esenzione ex art. 9 GDPR, e non è sufficiente il richiamo al legittimo interesse di cui all’art. 6, par. 1, lett. f) GDPR.
Conservazione dei dati
Il provvedimento distingue tra conservazione presso i centri partecipanti e conservazione presso lo sponsor. Il Garante ritiene adeguata la conservazione dei dati e delle chiavi di de-codifica da parte dei centri per 7 anni dalla conclusione dello studio, in ragione delle esigenze di audit e ispezioni connesse alla completezza e correttezza della documentazione.
Non ritiene invece conforme ai principi di protezione dei dati la conservazione per 30 anni da parte dello sponsor, motivata dalla volontà di uniformarsi a discipline di diversi Paesi. L’Autorità reputa tale termine sproporzionato rispetto al principio di limitazione della conservazione e conclude che anche lo sponsor possa conservare i dati per un periodo analogo a quello dei centri, cioè 7 anni dalla conclusione dello studio.
Pseudonimizzazione, anonimizzazione e diffusione dei dati
Il Garante ritiene che lo studio presenti misure tecniche e organizzative complessivamente adeguate a ridurre i rischi a un livello accettabile durante la fase di trattamento, anche mediante pseudonimizzazione e minimizzazione. Tuttavia, segnala criticità sulla fase successiva di anonimizzazione e possibile condivisione/diffusione dei dati.
L’Autorità osserva che:
- l’anonimizzazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto delle finalità successive e dei rischi di re-identificazione;
- la mera rimozione degli identificativi o la sostituzione con codici non basta, se permane un rischio di single-out, linkability o inference;
- le tecniche descritte nel documento istruttorio non risultano sufficienti a escludere il rischio di re-identificazione.
Perciò, se Takeda intende condividere o diffondere i dati anonimizzati alla comunità scientifica, il Garante impone un rafforzamento delle tecniche, alternativamente mediante:
- distorsione del dato su tutti gli attributi del record, se si intende mantenere singolarità nel dataset;
- applicazione della tecnica di k-anonimity.
Esito finale del provvedimento
Il Garante esprime parere favorevole al trattamento dei dati personali per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica, ma solo per i pazienti deceduti o non contattabili e a condizione che siano rispettati i seguenti obblighi:
- attestare l’impossibilità di acquisire il consenso solo dopo tre tentativi di contatto non riusciti;
- rimuovere dalla DPIA e dall’informativa il riferimento al legittimo interesse quale base giuridica dei dati dei pazienti;
- pubblicare per tutta la durata dello studio le informazioni ex art. 14 GDPR sui siti della Società e dei centri;
- conservare i dati per 7 anni dalla conclusione dello studio;
- rafforzare le tecniche di anonimizzazione in caso di diffusione o condivisione dei dati.
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma una valutazione autorizzativa condizionata nell’ambito della consultazione preventiva.
Punti principali
Oggetto dello studio e struttura dei ruoli
Lo studio OTUS SOT è uno studio retrospettivo, osservazionale e multinazionale su esiti dell’infezione da CMV, modelli di trattamento e utilizzo di risorse sanitarie nei pazienti adulti trapiantati di organi solidi. Il Garante prende atto che Takeda opera come sponsor e titolare del trattamento, che i centri partecipanti sono titolari autonomi per i trattamenti di competenza e che CTI Clinical Trial Services, Inc. e le affiliate, inclusa quella italiana, agiscono come responsabili del trattamento. È inoltre richiamata la nomina del rappresentante nell’Unione e l’uso di una piattaforma EDC/cloud negli Stati Uniti con garanzie di trasferimento ex art. 46 GDPR.
Valutazione sull’impossibilità di acquisire il consenso
L’istanza sosteneva che, per motivi organizzativi e per il breve periodo di arruolamento, fosse impossibile contattare tutti i pazienti e acquisirne il consenso. Il Garante respinge questa impostazione: le ragioni addotte non sono ritenute particolari o eccezionali e non giustificano il ricorso all’art. 110 Codice per l’intera popolazione dello studio. L’Autorità osserva che la stessa Società ammette, in subordine, la possibilità di tentare il contatto con gli interessati, circostanza che dimostra come l’esenzione dal consenso non sia necessaria per tutti i casi.
Consultazione preventiva ammessa solo per deceduti e non contattabili
Il Garante ritiene che l’art. 110 del Codice possa fungere da base giuridica soltanto per i pazienti deceduti o risultati non contattabili all’esito di ragionevoli sforzi. A tal fine, vengono ritenuti adeguati tre tentativi di contatto telefonico non andati a buon fine, purché registrati in cartella clinica, oppure la verifica del decesso tramite i dati clinici disponibili. La decisione richiama il parere favorevole del comitato etico come condizione di liceità e correttezza in assenza di consenso.
Trasparenza e informativa agli interessati
La misura proposta dalla Società, consistente nel tenere l’informativa presso i centri e nell’invio postale all’ultimo indirizzo noto, è giudicata insufficiente da sola, perché presuppone la possibilità di instaurare un contatto diretto con soggetti che si assumono non contattabili. Il Garante prescrive quindi la pubblicazione per tutta la durata dello studio delle informazioni ex art. 14 GDPR anche sul sito della Società e sui siti dei centri partecipanti, in una sezione facilmente accessibile, integrando così le altre modalità previste. Viene inoltre richiesto di espungere dall’informativa e dalla DPIA il riferimento al legittimo interesse come base giuridica per i dati dei pazienti.
Conservazione dei dati e anonimizzazione
L’Autorità ritiene adeguata la conservazione dei dati presso i centri per 7 anni dalla conclusione dello studio, ma non accoglie la conservazione per 30 anni da parte dello Sponsor, ritenendola sproporzionata rispetto al principio di limitazione della conservazione. In caso di ulteriore utilizzo o condivisione dei dati anonimizzati con la comunità scientifica, il Garante osserva che le tecniche indicate non sono sufficienti a escludere il rischio di re-identificazione e richiede un rafforzamento delle misure, mediante tecniche più robuste come offset su tutti gli attributi del record oppure applicazione della k-anonimity.
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