Sentenza n. 5735/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 1424/2025 del 27 marzo 2025 del Tribunale di Napoli nord, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico della Carta del docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 1424/2025 del 27 marzo 2025 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, assumendone il passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscerle 1.000 euro tramite buono elettronico della Carta del docente, oltre agli interessi legali. Lamentando l'inottemperanza, ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto: il TAR rileva che il Ministero, pur costituitosi con atto di stile, non ha fornito elementi idonei a ostare all'esecuzione. Ordina al Ministero di eseguire la sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Responsabile della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà intervenire entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, da parte del difensore della ricorrente, dell'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Accoglie la domanda di astreinte e condanna il Ministero a pagare, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto. Le spese sono poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità per il ritardo che decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione
La disposizione è richiamata per individuare l'ufficio ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta; il commissario può delegare l'esecuzione a un funzionario della stessa amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue il giudicato e non fornisce elementi ostativi, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, fissando anche un termine per l'intervento sostitutivo.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice può, su richiesta di parte, applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
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