Cassazione Civile, Ordinanza n. 03445/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti esposti in motivazione, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di mutuo originariamente contratto con un istituto creditizio e garantito da una fideiussione/garanzia personale; la creditrice cessionaria del credito aveva agito in appello e ottenuto la condanna dei debitori al pagamento delle somme residue, oltre interessi e spese, dopo la cassazione di una precedente decisione per omissione di pronuncia. I ricorrenti hanno impugnato la nuova sentenza della Corte d'appello deducendo tre motivi, ma il primo è stato ritenuto assorbente: si lamentava la nullità della decisione per violazione delle norme processuali sulla prima udienza di comparizione e sul contraddittorio, perché l'udienza era stata anticipata di un'ora rispetto all'orario fissato nel provvedimento di rinvio, senza comunicazione o notificazione ai difensori; inoltre si denunciava una irregolare modificazione della composizione del collegio, la mancata verifica della regolarità delle notifiche, l'omessa dichiarazione di contumacia e la decisione trattenuta senza fissare udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte ha ritenuto decisiva la doglianza relativa all'anticipazione dell'udienza, rilevando che essa ha impedito alle parti di esercitare il diritto di costituzione nei termini e ha quindi determinato una nullità processuale insanabile, con assorbimento degli altri motivi.
Norme richiamate
art. 168-bis c.p.c.
la disciplina del differimento dell'udienza di prima comparizione, applicabile anche al giudizio di appello tramite l'art. 359 c.p.c., non consente di regola l'anticipazione dell'udienza fissata; ogni anticipazione deve essere previamente portata a conoscenza delle parti costituite o non costituite mediante comunicazione o notificazione.
art. 171 c.p.c.
è evocato come norma processuale violata in relazione alla regolarità del contraddittorio e della costituzione delle parti.
art. 189 c.p.c.
è richiamato per la fase di precisazione delle conclusioni e per la denunciata omissione della relativa udienza.
art. 190 c.p.c.
è richiamato per la fase decisoria successiva alla precisazione delle conclusioni, deducendosi la sua violazione.
art. 359 c.p.c.
estende al giudizio di appello, per quanto compatibile, il meccanismo dell'art. 168-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la prima udienza di comparizione non può essere anticipata d'ufficio rispetto a quella indicata nell'atto introduttivo senza che l'anticipazione sia previamente comunicata o notificata alle parti, perché ciò comprime il diritto di difesa e di costituzione nel termine.
- L'anticipazione non comunicata dell'udienza di comparizione integra una nullità processuale insanabile che si riflette su tutti gli atti successivi e sulla sentenza.
- Quando un vizio processuale attiene al contraddittorio ed è logicamente assorbente, la Corte può esimersi dall'esaminare gli altri motivi di ricorso.
- Le regole della fissazione e del differimento dell'udienza, dettate per il primo grado, trovano applicazione anche in appello in forza del richiamo normativo, con necessità di rispettare in ogni caso la previa conoscibilità della nuova data o del nuovo orario.
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