Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22909/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo riferito a trentotto cartelle di pagamento per un importo complessivo superiore a 2.200.000 euro. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per una parte dei crediti di natura non tributaria e aveva rigettato il resto dell'appello, ritenendo in sintesi: ammissibile l'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo; generico il disconoscimento delle cartelle; sufficiente la prova della notifica tramite avvisi di ricevimento; generiche le contestazioni sulla sottoscrizione degli atti; generica anche l'eccezione di prescrizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della natura recettizia degli atti e del principio di cui all'art. 1335 c.c., per avere il giudice di merito valorizzato la mera conoscenza dell'atto ai fini del termine di impugnazione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale e sulla non contestazione, oltre a censura sulla mancata corrispondenza tra estratti e cartelle e sulla richiesta di esibizione delle cartelle originali; 3) nullità per carenza di sottoscrizione e invalidità della delega, con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e all'art. 42 d.P.R. 600/1973; 4) violazione dello statuto del contribuente, del principio di non contestazione e delle regole sulla notificazione, sostenendo che l'agente della riscossione non avesse depositato gli originali e che alcune notifiche fossero inesistenti o nulle.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo il sopravvenuto intervento normativo dell'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, che ha introdotto nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, prevedendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio nelle ipotesi tipizzate dalla norma. Richiamando le Sezioni Unite n. 26283/2022 e la successiva giurisprudenza conforme, la Corte ha affermato che nei processi pendenti occorre verificare la sussistenza di quello specifico interesse ad agire, anche in sede di legittimità, e che nel caso di specie tale interesse non era stato allegato né dimostrato. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per il sopravvenuto intervento normativo e per il successivo consolidamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono stati i parametri formali invocati per articolare le censure di violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte non li ha ritenuti utilmente superabili perché ha deciso in rito per difetto di interesse attuale all'impugnazione

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il termine di impugnazione non potesse decorrere dalla mera conoscenza dell'atto in assenza di regolare notifica

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare la mancata applicazione del principio di non contestazione rispetto alla prova delle notifiche

  • art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato per contestare la prova della notifica e la corrispondenza tra cartelle e estratti di ruolo

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di esibizione delle cartelle originali

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per la dedotta nullità degli atti impositivi privi di valida sottoscrizione

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dalla ricorrente in relazione alla motivazione/sottoscrizione degli atti fiscali

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità delle notifiche

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza o nullità di alcune notifiche

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere l'assenza di sanatoria delle notifiche invalide

  • art. 22, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione agli oneri documentali nel processo tributario

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    ha introdotto, in sede di conversione, la disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle non/notificate invalidamente notificare, rilevante anche per i processi pendenti

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    nel testo risultante dalla novella, prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo/cartella è ammessa solo in presenza di uno specifico pregiudizio tipizzato

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato dalla resistente per riservare la facoltà di partecipare all'udienza di discussione senza depositare controricorso

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato nel precedente delle Sezioni Unite per ammettere il deposito in cassazione di documenti relativi alla persistenza dell'interesse ad agire

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole alla ricorrente

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato come una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio idonee a fondare l'impugnazione diretta del ruolo/cartella

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato come ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione diretta

  • art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato in collegamento con le verifiche ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973 e con i pregiudizi tipizzati dalla novella

  • art. 6 CEDU

    menzionato nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    menzionato nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.

    richiamati nel precedente delle Sezioni Unite come parametri delle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate

Massime di principio

  • Nel sistema della riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela immediata contro ruolo o cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il contribuente allega e prova uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
  • La sussistenza dell'interesse ad agire è un presupposto processuale che deve esistere al momento della decisione e può essere verificato anche in cassazione; se manca l'allegazione del pregiudizio specifico richiesto dalla disciplina sopravvenuta, il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • Il sopravvenuto intervento normativo che chiarisce e tipizza l'interesse alla tutela immediata si applica ai processi pendenti, perché non introduce una disciplina incompatibile con il diritto di difesa ma concretizza i presupposti dell'azione.
  • Quando la decisione viene resa dopo la novella legislativa e il consolidamento delle Sezioni Unite, il giudice di legittimità deve verificare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'interesse attuale, prima di esaminare i motivi di merito o di rito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.