Cassazione Civile, Ordinanza n. 29290/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un'azienda sanitaria locale, della sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittima la disposizione di servizio con cui un medico era stato assegnato al servizio di diagnostica per immagini di una determinata sede territoriale. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, ritenendo idonea a far decorrere il termine breve la notifica della sentenza di primo grado eseguita il 16 novembre 2018 presso il domicilio eletto in Foggia indicato per l'ente, e ha aggiunto che sarebbe stata comunque valida la notifica effettuata a mezzo posta al difensore in Bari nello stesso giorno. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 170 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato sufficiente, ai fini della decorrenza del termine breve, una notifica eseguita nel domicilio eletto dalla sola parte e non dal difensore. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'elezione di domicilio presso la sede aziendale riguardasse solo la parte e non il procuratore, ma tale assunto non era supportato dalla necessaria trascrizione o riproduzione degli atti rilevanti, in particolare della procura alle liti, nel ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur investendo un tema astrattamente rilevante sulla distinzione tra domicilio eletto dalla parte e domicilio eletto dal difensore, fosse formulata in modo non autosufficiente: il ricorso faceva solo rinvio agli atti di causa senza trascrivere i passaggi decisivi della procura alle liti e degli altri documenti sui quali la doglianza si fondava. In tal modo la parte ricorrente aveva chiesto alla Corte di ricercare autonomamente negli atti la soluzione della questione, in contrasto con i requisiti di specificità e autonomia del ricorso per cassazione. La Corte ha quindi confermato, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, la statuizione di soccombenza della ricorrente sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 170 c.p.c.
La doglianza ex art. 360 n. 3 c.p.c. non era idoneamente coltivata perché il ricorso non riportava gli atti necessari a verificare l'errore processuale denunciato.
art. 285 c.p.c.
La notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve deve essere eseguita nelle forme prescritte, cioè presso il procuratore costituito.
art. 170 c.p.c.
La notifica degli atti del processo dopo la costituzione va effettuata presso il procuratore costituito, secondo il domicilio da questi eletto per le comunicazioni e notificazioni rilevanti.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione o riproduzione degli atti e documenti rilevanti, senza rinvio narrativo generico.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere depositati in modo da consentire il controllo diretto della censura.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito semplificato previsto per il ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione un vizio processuale fondato su atti e documenti del fascicolo, il ricorso deve riportarne in modo puntuale i passaggi decisivi; non è sufficiente un mero rinvio agli atti o una narrazione assertiva.
- Il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorrente ha adempiuto agli oneri di specificità e di autosufficienza previsti dagli artt. 366 e 369 c.p.c.
- Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza rileva solo se eseguita secondo le regole processuali applicabili al procuratore costituito; la distinzione tra domicilio della parte e domicilio del difensore è decisiva solo se correttamente dimostrata in atti.
- La notificazione a mezzo posta perfeziona i propri effetti per il destinatario al momento della ricezione, non alla data di spedizione, quando si discute del rispetto di un termine che grava su chi riceve la notifica.
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