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Sentenza

Sentenza n. 1386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 652/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202309139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l’intimazione di pagamento, il residuo ruolo e gli atti di pignoramento relativi a prelievi latte

Esito

RIGETTO

Favorevole al ricorrente (agenzie pubbliche appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il produttore agricolo aveva impugnato un’intimazione di pagamento di circa 474.675 euro, riferita a prelievi latte per le campagne 1995/96-2000/01, nonché gli atti presupposti e i successivi pignoramenti. Aveva dedotto, tra l’altro, l’invalidità delle notifiche PEC, il contrasto della pretesa con il diritto dell’Unione europea, la prescrizione quadriennale, quinquennale o decennale, la decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973, la duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero, l’errata quantificazione del debito, la mancata notifica degli atti presupposti, l’omessa indicazione della data di esecutività del ruolo e la nullità dell’intimazione per difetto dei requisiti essenziali. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo caducati, per effetto dell’annullamento dei prelievi relativi alle campagne 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2000/01, l’intera cartella e gli atti esecutivi. Con sentenza non definitiva, il Consiglio di Stato ha limitato l’annullamento alle suddette annualità, escludendo le campagne 1995/96 e 1996/97, e ha esaminato i motivi riproposti dal produttore per queste ultime annualità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi riproposti dal produttore e, richiamata la precedente sentenza parziale, ha respinto il ricorso di primo grado limitatamente alle campagne 1995/96 e 1996/97. Ha ritenuto applicabile alla sorte capitale il termine ordinario decennale di prescrizione, non quello quadriennale dell’art. 3 del regolamento CE n. 2988/1995 né quello quinquennale dell’art. 2948 c.c., perché il prelievo supplementare non è una prestazione periodica e il regolamento europeo riguarda le azioni relative a irregolarità lesive del bilancio dell’Unione, non il recupero amministrativo dei prelievi latte. Il termine decennale non era decorso, poiché la pendenza del precedente giudizio relativo alle campagne 1995/96 e 1996/97 aveva impedito il decorso della prescrizione e questa aveva iniziato a decorrere dall’esito del giudizio definito dalla sentenza del TAR Lazio n. 1293/2013. Tale sentenza, passata in giudicato, aveva ritenuto legittime le imputazioni del prelievo, escludendo soltanto la debenza degli interessi anteriori alla comunicazione dell’importo dovuto; pertanto il capitale era esigibile, mentre gli interessi non erano dovuti. Il contrasto dell’azione amministrativa con il diritto dell’Unione determina annullabilità per violazione di legge, non nullità, salvo che sia incompatibile con il diritto UE la stessa norma interna attributiva del potere; nel caso concreto le pronunce europee riguardavano i criteri di esercizio del potere e non la base normativa del prelievo. È stata esclusa la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in ragione dell’irrilevanza della questione e della chiarezza dell’interpretazione applicabile. Non operava la decadenza dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, poiché tale termine riguarda specifiche entrate tributarie e il prelievo latte, pur riscosso mediante ruolo, è un credito non tributario soggetto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari. La duplicazione formale del ruolo non determinava illegittimità, non essendo previsto che il recupero potesse avvenire esclusivamente mediante il ruolo derivante dal registro debitori; l’equiparazione dell’iscrizione nel registro debitori all’iscrizione a ruolo non comporta di per sé una doppia riscossione. Le contestazioni relative alla notifica e al contenuto degli atti presupposti avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente contro tali atti, ormai definitivi, e non contro l’intimazione a valle. Analogamente, l’omessa indicazione della data di esecutività del ruolo costituiva, al più, un vizio della cartella da far valere contro quest’ultima. La notifica PEC era valida, essendo riconducibile all’amministrazione dal dominio e dal contenuto dell’indirizzo; inoltre, l’invalidità della notifica non comporta automaticamente l’inesistenza dell’atto quando il destinatario ne abbia avuto piena conoscenza. Sono stati ammessi i documenti prodotti in appello idonei a dimostrare il giudicato, perché indispensabili a evitare contrasti tra giudicati. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 3, par. 1, Reg. (CE) n. 2988/1995

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il termine quadriennale riguarda la prescrizione delle azioni relative alle irregolarità lesive o potenzialmente lesive del bilancio dell’Unione e non si applica al recupero amministrativo dei prelievi supplementari latte.

  • art. 2946 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il credito relativo alla sorte capitale del prelievo supplementare è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il termine quinquennale non si applica alla sorte capitale, perché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica; resta invece applicabile agli interessi secondo quanto riconosciuto dal giudicato.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio relativo al credito, anche se promosso dal debitore.

  • art. 2935 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La proposizione del giudizio da parte del debitore impedisce ad AGEA l’esercizio del diritto di credito fino alla definizione della controversia.

  • art. 104 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    In appello sono ammissibili documenti indispensabili alla decisione, in particolare quelli comprovanti la formazione di un giudicato e necessari a evitare conflitti tra giudicati.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le censure assorbite in primo grado devono essere ritualmente riproposte in appello per poter essere esaminate.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; il contrasto con il diritto dell’Unione determina normalmente annullabilità e non nullità.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    I termini decadenziali previsti dalla disposizione non si applicano al recupero dei prelievi latte, che costituiscono crediti non tributari, anche se riscossi mediante ruolo.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo, ma tale equiparazione non implica che la riscossione debba avvenire esclusivamente attraverso quel ruolo né comporta automaticamente una doppia riscossione.

  • art. 8-quinquies l. 33/2009

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La riscossione coattiva dei prelievi supplementari latte avviene mediante ruolo secondo la disciplina richiamata, senza che il rinvio all’art. 25 d.P.R. 602/1973 introduca una decadenza sostanziale biennale.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le contestazioni relative alla comunicazione o notificazione degli atti presupposti devono essere dedotte contro tali atti entro i termini di impugnazione e non possono essere fatte valere per la prima volta contro l’atto di riscossione successivo.

  • art. 267 TFUE

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudice nazionale di ultima istanza può non effettuare il rinvio pregiudiziale quando la questione è irrilevante o quando l’interpretazione del diritto UE è già chiarita o non lascia ragionevoli dubbi.

Massime di principio

  • Il prelievo supplementare latte costituisce una misura patrimoniale non periodica e il credito relativo alla sorte capitale è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.; non si applicano né il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche né, in via generale, il termine quadriennale dell’art. 3 del Reg. (CE) n. 2988/1995.
  • La prescrizione del credito non decorre durante la pendenza del giudizio promosso dal debitore contro gli atti di imputazione del prelievo; il termine ricomincia a decorrere dalla definizione del giudizio, sicché gli atti di riscossione emessi entro il decennio successivo non sono prescritti.
  • La violazione del diritto dell’Unione da parte di un provvedimento amministrativo comporta normalmente annullabilità per violazione di legge, non nullità, poiché le ipotesi di nullità dell’art. 21-septies l. 241/1990 sono tassative. La nullità può configurarsi quando sia incompatibile con il diritto UE la stessa norma interna attributiva del potere, non quando il contrasto riguardi le modalità di esercizio del potere.
  • Il termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 non si applica al recupero dei prelievi supplementari latte, che sono crediti non tributari soggetti alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari, anche se riscossi mediante gli strumenti del ruolo e della riscossione coattiva.
  • I vizi relativi alla notificazione, al contenuto o alla formazione degli atti presupposti devono essere impugnati tempestivamente contro tali atti e non possono essere dedotti per la prima volta contro l’intimazione di pagamento o altro atto esecutivo successivo, quando gli atti presupposti siano divenuti definitivi.
  • In appello sono ammissibili i documenti indispensabili a provare la formazione di un giudicato, anche se non prodotti in primo grado, perché il giudice deve evitare il contrasto tra giudicati e l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaAppelloIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneNullità del provvedimentoDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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