Cassazione Civile, Ordinanza n. 09628/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Dopo il matrimonio, due coniugi avevano acquistato un'abitazione con mutuo ipotecario. In sede di separazione avevano inizialmente previsto la vendita dell'immobile e la divisione del ricavato, ma successivamente uno dei coniugi aveva acquistato l'intera quota dell'altro, accollandosi il mutuo. La creditrice dell'altra coniuge, titolare di un credito originato da cambiali e da successivo riconoscimento del debito, aveva agito in revocatoria per far dichiarare inefficace tale trasferimento, ritenendolo pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, reputando non provata la consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo la scientia damni desumibile per presunzioni da vari elementi di fatto. Con i ricorsi per cassazione, i coniugi hanno censurato la sentenza di appello per violazione dell'art. 2901 c.c. e delle norme sulle presunzioni semplici, sostenendo che il giudice di merito aveva attribuito valore decisivo a indizi inidonei, in particolare al mero rapporto di coniugio/separazione, senza spiegare perché tali elementi dovessero dimostrare la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla creditrice. La debitrice ha inoltre denunciato motivazione apparente e insufficienza della motivazione del ragionamento presuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi, osservando che la Corte d'appello si era limitata a elencare alcuni fatti noti senza spiegare in modo logico e verificabile perché essi fossero gravi, precisi e concordanti e consentissero di inferire la scientia damni. In particolare, la motivazione non chiariva perché il prezzo di vendita fosse incongruo, né perché la separazione personale e la conoscenza dell'attività lavorativa della debitrice implicassero la conoscenza del debito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria richiede, per l'atto a titolo oneroso, la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore; tale elemento soggettivo non può essere affermato senza un'adeguata inferenza presuntiva dai fatti noti.
artt. 2727 e ss. c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se il giudice esplicita la gravità, precisione e concordanza degli indizi e il percorso logico che consente di risalire dal fatto noto al fatto ignoto.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è apparente quando il giudice si limita a elencare elementi di fatto senza spiegare perché essi siano indizi idonei a fondare la conclusione raggiunta.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la scientia damni dell'acquirente deve essere dimostrata anche mediante presunzioni, ma il giudice deve motivare in modo analitico perché ciascun indizio sia significativo e perché, nel loro insieme, gli elementi risultino gravi, precisi e concordanti.
- La mera esistenza di un rapporto familiare o di coniugio, specie se la coppia è separata, non consente di per sé di presumere la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, in assenza di ulteriori elementi concreti e logicamente valorizzati.
- La motivazione del ragionamento presuntivo non può consistere in una semplice elencazione di fatti: occorre l'esplicitazione del nesso inferenziale tra i dati acquisiti e il fatto ignoto da provare.
- In sede di legittimità è censurabile la sentenza che affermi la scientia damni senza rendere controllabile il percorso logico seguito per la sua desunzione da presunzioni semplici.
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