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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16821/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore e banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento collegato all’acquisto di un complemento d’arredo, in particolare una poltrona. Alla compratrice era stato ingiunto il pagamento delle rate residue per Euro 4.276,80 a seguito dell’inadempimento dell’obbligo di restituzione del credito concesso. La stessa aveva opposto il decreto ingiuntivo sostenendo, in sostanza, che il contratto di compravendita e quello di finanziamento fossero negozi funzionalmente collegati e che i vizi del bene acquistato, denunciati tempestivamente, dovessero incidere anche sul rapporto di finanziamento. Il Tribunale, quale giudice d’appello, ha confermato il rigetto dell’opposizione rilevando che non era stata provata la tempestiva denuncia dei vizi riscontrati all’atto della consegna. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 132 del Codice del consumo, censurando il mancato apprezzamento della valenza indiziaria degli elementi acquisiti in giudizio ai fini della dimostrazione della tempestività delle contestazioni relative ai vizi del bene e della conseguente risoluzione del collegamento negoziale tra vendita e finanziamento. Ha inoltre chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale in relazione all’art. 380-bis c.p.c., sollevando dubbi su collegialità, sinteticità della proposta e terzietà del consigliere relatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale sulle questioni attinenti all’art. 380-bis c.p.c. e irrilevante il profilo sulla terzietà del consigliere, perché il magistrato che aveva formulato la proposta non faceva parte del collegio decidente. Nel merito, la censura ex art. 2729 c.c. è stata giudicata inammissibile perché non si confrontava in modo puntuale con i parametri della gravità, precisione e concordanza richiesti per denunciare una falsa applicazione della norma sulle presunzioni semplici, ma si risolveva in una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti e di diverso apprezzamento del materiale istruttorio, estranea al vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità e ha condannato la ricorrente al pagamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulle presunzioni semplici è ammissibile solo se indica specificamente in che modo il ragionamento presuntivo del giudice di merito abbia violato i canoni di gravità, precisione e concordanza; non basta prospettare una diversa lettura dei fatti o una differente inferenza probabilistica.

  • art. 132 Codice del Consumo

    È richiamato dalla ricorrente in collegamento con i vizi del bene e la tutela del consumatore, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma, limitandosi a ritenere inammissibile la doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, non la contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione anticipata e la trattazione camerale sono ritenute compatibili con le garanzie difensive; le questioni di costituzionalità sollevate sulla disciplina sono dichiarate manifestamente infondate o irrilevanti nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per affermare che l'udienza camerale preserva il contraddittorio e le esigenze difensive, non costituendo un minus rispetto all'udienza pubblica.

  • art. 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è ritenuta manifestamente infondata perché il modello camerale di cassazione non comprime in modo illegittimo il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato nel senso che la disciplina processuale camerale non viola, di per sé, il giusto processo e il contraddittorio.

  • art. 25 Cost.

    Invocato nel dubbio di costituzionalità, ma senza rilievo decisivo nella decisione, che ne esclude la fondatezza.

  • art. 108 Cost.

    Invocato nel dubbio di costituzionalità sulla collegialità e imparzialità, ma la Corte lo ritiene non violato nel caso esaminato.

  • art. 11 Cost.

    È menzionato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale, senza che la Corte vi ravvisi profili decisivi.

  • art. 67 r.d. n. 12/1941

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del dubbio sulla collegialità/imparzialità, ma ritenuto non violato.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue il vizio di violazione di legge dal tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti, che non può essere veicolata tramite il n. 3 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura sul fatto può essere dedotta solo nei rigorosi limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, con specifica indicazione del fatto stesso; non basta lamentare la mancata valutazione di singole risultanze istruttorie.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La condanna per lite temeraria collegata alle spese processuali non è applicata perché non vi è statuizione sulle spese in assenza di difese delle intimate.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esclusione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico quale passaggio del ragionamento presuntivo del giudice di merito sia carente di gravità, precisione o concordanza; non è sufficiente contestare il risultato probatorio o proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Quando il motivo di ricorso mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, la censura non integra violazione di legge ma una contestazione di merito, non consentita sotto il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi delimitato all'omesso esame di un fatto decisivo, chiaramente individuato, e non può essere fondato sulla mera lamentela di una mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori.
  • La disciplina camerale accelerata del giudizio di cassazione, compresa la proposta di definizione anticipata, non è di per sé incompatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, purché siano assicurati contraddittorio e possibilità di interlocuzione delle parti.
  • Se il giudizio viene definito conformemente alla proposta di inammissibilità e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a liquidazione delle spese in suo favore, ma può trovare applicazione la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorieCompravendita
RamiProcesso civileConsumatoriContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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