Cassazione Civile, Sentenza n. 11960/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva negato l'assegno per il nucleo familiare per mancata prova del requisito reddituale. Il ricorrente articola due motivi: 1) violazione dell'art.2 del d.l. 13 marzo 1988, n.69 (conv. legge 13 maggio 1988, n.153) e della direttiva 2003/109/CE (art.11 par.4), con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per la qualificazione dell'assegno come prestazione essenziale e per violazione del principio di parità di trattamento; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 421 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non ha pronunciato sulla istanza di deposito della certificazione reddituale e che gli sarebbe stato indebitamente addebitato un onere probatorio più gravoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il requisito reddituale è elemento costitutivo del diritto all'assegno per il nucleo familiare (non mero fattore di calcolo) e che l'onere della prova grava sul richiedente, potendo essere assolto con qualsiasi mezzo idoneo ma dovendo essere adeguatamente allegato nell'atto introduttivo. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunta disparità di trattamento e inammissibile il motivo sul mancato provvedimento istruttorio per mancata specificità e carenza di allegazioni e piste probatorie; ha altresì precisato che l'omessa pronuncia su istanza istruttoria in cassazione è censurabile solo nei limiti dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio e dispone il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.
Norme richiamate
decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, art.2 (convertito in legge 13 maggio 1988, n.153)
Stabilisce la rilevanza del reddito complessivo del nucleo familiare nella determinazione del diritto all'assegno: il requisito reddituale è costitutivo del diritto e determina l'accesso e il quantum della prestazione.
Direttiva 2003/109/CE, art.11, paragrafo 4
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'esistenza di una prestazione essenziale e la tutela della parità di trattamento; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non giustifica l'esonero dall'onere probatorio e non dimostra una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri.
codice di procedura civile, art.360, primo comma, n.3
Fondamento formale del primo motivo di cassazione (vizio di legge); la Corte ha valutato il motivo come infondato o inammissibile secondo i criteri di tale disposizione.
Regola l'onere della prova: la Corte conferma che grava sul soggetto che propone la domanda (qui il richiedente dell'assegno) e deve essere soddisfatto con mezzi idonei.
codice di procedura civile, art.115
Riguarda i poteri istruttori del giudice e i mezzi di prova; la Corte ricorda che l'acquisizione documentale in appello richiede adeguata allegazione e l'esistenza di piste probatorie significative.
codice di procedura civile, art.421
Norma sulle istruttorie; la Corte osserva che l'omessa pronuncia su istanza istruttoria non è automaticamente qualificabile come violazione delle disposizioni citate e che la censura in cassazione è ammessa solo nei limiti di specificità previsti dall'art.360 n.5.
art.12 delle Preleggi
Richiamata dal ricorrente in via interpretativa; la Corte non ha ritenuto che il richiamo modifichi gli obblighi probatori o giustifichi il rigetto delle statuizioni delle corti territoriali.
art.13, comma 1-bis (contributo unificato)
Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- Il requisito reddituale per l'assegno per il nucleo familiare è un elemento costitutivo del diritto: va allegato e provato dal richiedente, non è mero fattore di calcolo.
- L'onere della prova grava su chi domanda la prestazione (cittadini italiani, UE o extra-UE): la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, ma deve essere adeguatamente allegata nell'atto introduttivo.
- La mancata produzione o la genericità delle allegazioni documentali può legittimare il rigetto della domanda: i giudici non sono tenuti a dare rilevanza probatoria a documenti non adeguatamente prospettati o privi di decisività evidente.
- La presunta disparità di trattamento basata sulla cittadinanza non è automaticamente provata dal fatto che il richiedente sia straniero; va dimostrata una diversa imposizione di oneri probatori rispetto ai cittadini.
- In appello l'acquisizione di documenti supplementari richiede che siano state indicate concrete piste probatorie e che le relative istanze siano state formulate con specificità; l'omessa pronuncia su istanze istruttorie è censurabile in cassazione solo nei limiti e con i requisiti di specificità previsti dalla legge.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE richiede questioni pregiudiziali concrete e rilevanti; non è ammissibile come strumento per eludere le normali regole sull'allegazione e la prova.
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