Cassazione Penale, Sentenza n. 26235/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva riconosciuto, ai sensi del d.lgs. n. 137 del 2015, la confisca disposta dalla Crown Court di Guildford nei confronti di un cittadino italiano condannato nel Regno Unito per delitti di importazione, detenzione e distribuzione non autorizzata di notevoli quantità di medicinali, riguardante due immobili e somme su conti correnti. La ricorrente, quale soggetto terzo intestatario dell'immobile sito in Martinsicuro, ha dedotto in cassazione: 1) l'incompetenza territoriale della Corte di appello di Roma, sostenendo che il criterio di competenza avrebbe dovuto radicarsi presso la Corte di appello di Ancona, in quanto nel relativo distretto si troverebbero il maggior numero dei beni da confiscare, oppure, in subordine, perché l'immobile di maggiore valore era quello di Ascoli Piceno; 2) la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 137 del 2015 per omessa citazione del terzo intestatario, poiché l'immobile era stato alienato alla ricorrente e la vendita risultava trascritta, con conseguente lesione del diritto di partecipare al procedimento di riconoscimento della confisca. La ricorrente ha anche sostenuto la tempestività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, affermando che il termine per ricorrere decorreva dalla comunicazione dell'avviso di deposito, mai avvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del d.lgs. n. 137 del 2015, trattandosi di richiesta di riconoscimento trasmessa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 203 del 2023 e soggetta anche alla disciplina transitoria derivante dalla Brexit. Ha poi affermato che, sebbene il terzo intestatario avesse diritto a essere citato e a partecipare al procedimento di riconoscimento della confisca, la sua mancata partecipazione non gli attribuisce il potere di impugnare la decisione con ricorso per cassazione quando non abbia preso parte al giudizio; la tutela della sua posizione va esercitata in sede esecutiva, mediante incidente di esecuzione davanti alla Corte di appello quale giudice dell'esecuzione. La Corte ha inoltre dato atto della comunicazione dell'autorità richiedente con cui era stata rinunciata l'esecuzione della confisca limitatamente all'immobile intestato alla ricorrente, precisando che spetta comunque alla Corte di appello verificare lo stato di esecuzione del provvedimento e adottare i provvedimenti necessari a tutela dei diritti del terzo. In ragione della novità della questione, pur dichiarando l'inammissibilità, la Corte non ha condannato la ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, artt. 3 e 5
Costituisce la disciplina applicabile ratione temporis al riconoscimento della confisca estera richiesto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa; l'art. 5, nel testo originario, imponeva la citazione anche dei titolari di diritti reali sul bene confiscato.
d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, art. 8
Prevedeva il ricorso per cassazione contro la sentenza di riconoscimento della confisca per le parti che avessero partecipato al procedimento o che fossero specificamente legittimate; non consente la tutela impugnatoria del terzo rimasto estraneo al giudizio.
d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, art. 7, comma 1
Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore, le decisioni o i certificati di confisca siano già stati trasmessi o ricevuti.
Regolamento (UE) 2018/1805, art. 27
Norma self-executing ritenuta immediatamente applicabile; in caso di rinuncia o impossibilità di esecuzione della confisca, l'autorità di emissione ritira il provvedimento e quella di esecuzione pone fine all'esecuzione se non ancora conclusa.
artt. 676 e 676, comma 4, c.p.p.
Indicano il rimedio esecutivo attraverso cui il terzo può far valere la propria estraneità e chiedere la restituzione del bene davanti al giudice dell'esecuzione.
art. 666, comma 6, c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione avverso la decisione resa in sede di opposizione nell'incidente di esecuzione.
art. 324 c.p.p.
Richiamato come rimedio cautelare utilizzabile dal terzo prima dell'irrevocabilità della confisca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento della confisca estera, il terzo titolare di diritti sul bene ha diritto a essere avvisato e a partecipare al giudizio se dagli atti risulta la sua titolarità, ma la mancata citazione non gli attribuisce automaticamente legittimazione a proporre ricorso per cassazione se non ha preso parte al procedimento.
- La tutela del terzo escluso dal giudizio di cognizione sulla confisca non incide sulla validità del provvedimento nei confronti del condannato e va esercitata in sede esecutiva, mediante incidente di esecuzione, nel cui ambito il terzo può far valere solo la propria estraneità del bene al patrimonio del condannato e la propria buona fede.
- La competenza e la legittimazione nel procedimento di riconoscimento della confisca estera vanno valutate secondo la disciplina applicabile ratione temporis e secondo le regole transitorie collegate alla data di trasmissione/ricezione della richiesta, senza applicare retroattivamente la nuova normativa europea di recepimento.
- Quando l'autorità dello Stato richiedente rinuncia all'esecuzione della confisca su un bene perché non appartenente al condannato, spetta comunque al giudice dell'esecuzione verificare lo stato di effettiva esecuzione del provvedimento e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti del terzo, inclusa la sospensione dell'esecuzione se ancora possibile.
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