Cassazione Penale, Sentenza n. 4245/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) che gli aveva inflitto 5 anni per tentato omicidio e plurimi reati connessi, deducendo: (1) vizio in ordine alla confisca disposta "di quanto in sequestro" perché, a suo avviso, mancherebbe l'indicazione puntuale degli oggetti confiscati e la motivazione collegata (tra gli oggetti in sequestro, oltre ad armi e munizioni, erano presenti anche un ombrello e un cappello); (2) errata qualificazione giuridica del fatto con riferimento all'aggravante della premeditazione, sostenendo che il fatto sarebbe stato caratterizzato da dolo d'impeto e non da premeditazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: la Corte ha ritenuto che l'indicazione "di quanto in sequestro" rimandasse per relationem ai verbali di sequestro e al decreto di convalida, quindi il contenuto confiscato è sufficientemente individuato; in relazione ad armi, proiettili e bossoli la confisca è obbligatoria e il ricorrente non ha interesse a chiederne la restituzione; quanto a ombrello e cappello il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in mancanza di specifica allegazione del valore o dell'interesse alla restituzione. Sul secondo motivo: il vizio di "erronea qualificazione" nel rito del patteggiamento è rimesso ai soli errori manifesti; la contestazione di un diverso profilo psicologico (dolo d'impeto vs premeditazione) era fondata su valutazioni che non emergono in modo manifesto dalla contestazione e dalla succinta motivazione, pertanto la censura è inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma richiamata nella contestazione del reato (circostanze e concorso di persone).
art. 575 cod. pen.
Elemento del reato di omicidio/ tentato omicidio evocato nella descrizione del capo d'imputazione.
art. 577, comma 1, nn. 3 e 4 cod. pen.
Aggravanti contestate in relazione al tentato omicidio; valutate nella motivazione e considerate nel patteggiamento.
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, commi 1, 3 e 4
Richiamata con riferimento alla detenzione e porto di arma con matricola abrasa e alle conseguenze di confisca obbligatoria per armi e munizioni.
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione dell'arma menzionato tra i capi d'imputazione.
art. 703 cod. pen.
Richiamato per il fatto di aver sparato sulla pubblica via.
art. 697 cod. pen.
Richiamato per la detenzione di cartucce nell'abitazione.
art. 240, comma 2 cod. pen. e art. 4 legge 18/4/1975 n.110; art. 6 legge 22/5/1975 n.152; art. 445 c.p.p.
Fonti combinate usate per affermare la carattere obbligatorio della confisca di armi, munizioni e oggetti atti ad offendere anche nel rito dell'applicazione della pena.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento a questioni specifiche (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica manifestamente evidente, illegalità della pena); la Corte ha ricordato che l'erronea qualificazione è sindacabile solo se l'errore è manifesto.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il vizio generale di inosservanza o erronea applicazione di legge (più ampio) dalla limitata nozione di "erronea qualificazione" nel rito del patteggiamento.
art. 568 cod. proc. pen.
Principio di legalità dell'impugnazione e requisito dell'interesse a ricorrere (deve essere concreto e attuale); la Corte ha sottolineato l'onere di allegazione dell'interesse da parte del ricorrente.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda in via equitativa conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La confisca di armi, munizioni e oggetti atti ad offendere è obbligatoria: chi patteggia non ha interesse a impugnare la confisca di tali oggetti perché la legge ne vieta la restituzione.
- Se si chiede la restituzione di beni di limitato valore (es. ombrello, cappello), il ricorrente deve allegare e dimostrare l'interesse concreto e attuale alla restituzione (valore patrimoniale o motivo affettivo rilevante); in mancanza, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- Nel rito del patteggiamento l'errore di "erronea qualificazione giuridica" è sindacabile in Cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dalla lettura del capo di imputazione, della succinta motivazione e dei motivi di ricorso; non è consentito riesaminare valutazioni probatorie o motivazioni esaustive che richiederebbero un esame integrale.
- La valutazione dell'interesse ad impugnare grava sul ricorrente: il giudice della legittimità verifica l'esistenza dell'interesse sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso, non sulla fondatezza effettiva della pretesa.
- Se la confisca non è stata oggetto dell'accordo di patteggiamento, resta possibile impugnare per vizio di motivazione; tuttavia anche in tal caso bisogna dimostrare l'interesse e rispettare i vincoli di ammissibilità propri del rito.
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