Sentenza n. 343/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5352/2024 depositata in data 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di euro 500,00 tramite la carta docente per l'anno scolastico 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5352/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero ad attribuirlo per l'anno scolastico 2023/24. La ricorrente ha dedotto la mancata attribuzione del beneficio e l'assenza di pagamenti, anche parziali, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né ha fornito indicazioni sull'adempimento. L'azione di ottemperanza non comprendeva le spese di lite della sentenza del Tribunale di Milano, distratte in favore dei difensori, poiché esse non erano state oggetto del presente giudizio. La ricorrente aveva inoltre richiesto una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, in quanto il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento. Il giudice ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. La penalità di mora richiesta è stata negata perché, considerati il tempo trascorso e l'entità delle somme, la relativa condanna è stata ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per accertare l'inottemperanza dell'amministrazione a un titolo esecutivo di condanna al pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, l'accertata mancata esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- Quando l'amministrazione resistente, pur costituita, non contesta l'esistenza o l'ammontare del credito e non documenta l'adempimento, il giudice può ritenere non controversi l'an e il quantum della pretesa risultante dal titolo esecutivo.
- In caso di ulteriore inerzia successiva all'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per intervenire e ponendo gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, alla luce del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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