Sentenza n. 15841/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - del Provvedimento di riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, del 14 gennaio 2026, adottato dal Responsabile p.t. della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Autorità, Dott.ssa Maria Pia Caruso (di seguito “RPCT Agcom”), notificato in pari data; - del Provvedimento interlocutorio – Differimento istruttorio ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, del 15 dicembre 2025, adottato dal medesimo RPCT Agcom, notificato in pari data; - di tutti i provvedimenti ivi richiamati, nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o, comunque, connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti del 13 ottobre 2025, con conseguente ordine all’Amministrazione di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego confermato in sede di riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato alla documentazione relativa alla gestione del personale, nonché differimento istruttorio disposto in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (sindacato)
Prevale il privato
La controversia
Il sindacato aveva richiesto il 13 ottobre 2025, sia ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990 sia mediante accesso civico generalizzato, documenti relativi alla gestione del personale dell’Autorità: il Piano dei fabbisogni 2025; gli atti e le delibere di chiamata in comando di personale proveniente da altre amministrazioni nel periodo dal 1° gennaio 2025 alla data dell’istanza; eventuali determine e deleghe relative a tali chiamate; nonché gli atti istruttori e di approvazione delle delibere nn. 134/25/CONS e 135/25/CONS, con particolare riguardo agli obiettivi delle collaborazioni e consulenze e alla verifica dell’impossibilità di utilizzare professionalità interne. Dopo il diniego del 15 novembre 2025, motivato per l’accesso documentale con l’asserita mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale e, per l’accesso civico, con la mancata indicazione di una finalità di controllo sull’attività amministrativa, il sindacato ha impugnato l’esito negativo del riesame del RPCT e il differimento istruttorio del 15 dicembre 2025. In parallelo, per la componente documentale, ha adito la Commissione per l’accesso, che ha dichiarato inammissibile la richiesta relativa a documenti solo eventuali, ha respinto le richieste concernenti il Piano non adottato alla data dell’istanza e gli atti già pubblicati, e ha invitato l’Autorità a riesaminare la restante parte dell’istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, nel corso del giudizio, l’Autorità ha trasmesso le note relative alle chiamate in comando e le delibere indicate, e ha comunicato che il Piano dei fabbisogni 2025, nel frattempo adottato, con le relative delibere di approvazione, era consultabile sul sito istituzionale. Il ricorrente non ha contestato l’integrale soddisfazione della pretesa conoscitiva né indicato ulteriori documenti detenuti dall’amministrazione e non ostesi o accessibili. Le spese sono state poste a carico dell’Autorità secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’ostensione è avvenuta soltanto in corso di causa, e liquidate in euro 800,00.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto la pretesa conoscitiva azionata dalla ricorrente risulta essere stata soddisfatta nel corso del giudizio;
La soddisfazione in corso di giudizio della pretesa conoscitiva comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo all’accesso, la completa soddisfazione della pretesa conoscitiva da parte dell’amministrazione durante il processo, quando non sia contestata dal ricorrente e non risultino ulteriori documenti detenuti e non ostesi o accessibili, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione soddisfa la richiesta di accesso soltanto nel corso del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.
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