Ordinanza n. 1514/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego di rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, prot. n. 7818, notificato il 28 luglio 2025, adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca il 24 luglio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare di visto per lavoro subordinato come collaboratore familiare, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha ravvisato il fumus boni iuris nell'evidente carenza istruttoria del procedimento, determinata dall'omissione del colloquio consolare previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011. Tale omissione è stata ritenuta rilevante anche perché la documentazione acquisita presso la sede consolare di Casablanca non evidenziava elementi univoci a sostegno del rischio migratorio posto, in sostanza, a fondamento del diniego. Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha allegato un pregiudizio connesso alla perdita dell'opportunità lavorativa in Italia nel settore della collaborazione familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, previo bilanciamento degli interessi coinvolti. Ha sospeso l'efficacia del diniego consolare e ordinato alla Rappresentanza Consolare italiana a Casablanca di procedere al riesame del provvedimento, in contraddittorio con il ricorrente, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prosecuzione del giudizio è stata fissata a un'udienza camerale successiva. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la domanda cautelare incidentale e per l'adozione della sospensione del provvedimento impugnato.
art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011
Impone il colloquio consolare con il richiedente; l'omissione, in presenza di elementi non univoci sul rischio migratorio, è stata ritenuta indice di carenza istruttoria e fondamento del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato, l'omissione del colloquio consolare previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011 può determinare una carenza istruttoria rilevante ai fini della legittimità del diniego, soprattutto quando gli atti acquisiti non evidenzino elementi univoci a sostegno del rischio migratorio valorizzato dall'amministrazione.
- Quando il diniego di visto per lavoro subordinato è fondato sostanzialmente su un rischio migratorio non univocamente desumibile dalla documentazione disponibile, il riesame deve essere svolto in contraddittorio con l'interessato, previa sospensione cautelare dell'atto ove ricorrano anche il periculum in mora e un pregiudizio concreto connesso alla perdita dell'opportunità lavorativa.
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