Cassazione Penale, Sentenza n. 4825/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati fallimentari, deducendo quattro censure: (1) errata applicazione dell'art. 223, comma 2, n. 2, L. fall. e travisamento probatorio sull'elemento oggettivo, sostenendo che il dissesto fosse imputabile alla crisi del settore e non al mancato pagamento di imposte e contributi; (2) errata valutazione dell'elemento soggettivo, sostenendo di aver cercato di evitare il fallimento mediante un piano di risanamento non approvato dalle banche; (3) errata qualificazione giuridica della condotta, chiedendo la riqualificazione in bancarotta patrimoniale semplice (art. 223 comma 1 n.1; art.217; art.224), in quanto non vi sarebbe stata pianificazione del dissesto ma un mancato adempimento dovuto alla crisi; (4) contestazione delle statuizioni civili e del presupposto per il risarcimento del danno (richiamo alla ricostruzione alternativa delle cause del dissesto e alla normativa penale richiamata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le doglianze come manifestamente infondate. Ha richiamato la 'doppia conforme' delle decisioni di primo e secondo grado, ritenendo legittima la valutazione probatoria che ha evidenziato una condotta sistematica di omissione dei versamenti fiscali e previdenziali già a partire dal 2005 e consolidata dal 2008, ben prima della crisi di liquidità del 2011. La Corte ha affermato che il sistematico inadempimento delle obbligazioni erariali e previdenziali può costituire un'operazione dolosa ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, L. fall., anche quando il dissesto non sia stato voluto specificamente ma sia l'effetto prevedibile della condotta (dolo generico/accettazione del rischio). Ha pertanto rigettato la richiesta di riqualificazione in bancarotta patrimoniale semplice e ha confermato anche le statuizioni civili. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L. fall. art. 223, comma 2, n. 2
Le 'operazioni dolose' consistenti nel sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali possono integrare il reato anche se il fallimento non è voluto specificamente: si configura dolo generico/accettazione del rischio quando la condotta rende prevedibile l'aggravamento del dissesto
L. fall. art. 223, comma 1
Distinzione tra bancarotta dolosa (dolo specifico, finalità di causare il fallimento) e operazioni dolose previste dal comma 2 (dolo generico, condotta volontaria che accetta il rischio del dissesto)
L. fall. art. 216, comma 1, n. 1
Norma richiamata nella qualificazione del reato fallimentare contestato; utilizzata nella ricostruzione delle fattispecie rilevanti
L. fall. art. 217, comma 1, n. 4
Norma richiamata nel quadro delle fattispecie di bancarotta e nella distinzione tra tipologie di reato fallimentare
L. fall. art. 224, comma 1, n. 2
Norma citata nella contestazione sulla qualificazione della condotta e nella valutazione della gravità degli illeciti fallimentari
Relazione ex art. 33 L. fall.
Documento contabile/illustrativo del curatore fallimentare ritenuto probante: evidenzia omissioni sistematiche dei versamenti fiscali e previdenziali dalla prima metà dell'esistenza della società
Cod. proc. pen. art. 616
Norma utilizzata per la condanna alle spese per inammissibilità manifestamente infondata del ricorso
Cod. proc. pen. art. 185
Norma richiamata nel ricorso in relazione alle questioni di risarcimento del danno (la Corte ha ritenuto infondate le doglianze in merito)
Massime di principio
- La sistematica omissione dei versamenti fiscali e previdenziali può integrare 'operazioni dolose' ai sensi dell'art. 223 L. fall., anche se il fallimento non era l'obiettivo specifico: basta che l'amministratore abbia accettato il rischio che tali condotte aggravassero il dissesto
- Distinguere sempre tra bancarotta dolosa (dolo specifico, volontà di causare il fallimento) e operazioni dolose/fatti volti ad autofinanziamento che comportano dolo generico (accettazione del rischio del dissesto)
- La presentazione di un piano di risanamento non esclude la responsabilità se antecedenti condotte sistematiche e durature dimostrano che l'amministrazione ha 'autofinanziato' l'azienda tramite omissioni contributive/fiscali
- La valutazione della sussistenza del reato fallimentare è largamente rimessa al giudice di merito; la Cassazione controlla la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione: decisioni conformi di primo e secondo grado ('doppia conforme') rendono difficile il successo del ricorso per cassazione
- Per gli amministratori, in situazioni di crisi è fondamentale documentare misure ragionevoli e tempestive per fronteggiarla e non adottare condotte sistematiche di mancato versamento; la prova che il dissesto è dovuto esclusivamente a fattori esterni (es. crisi di settore) richiede elementi concreti che escludano la scelta gestionale di non pagare
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