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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10414/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La società ha impugnato avvisi di pagamento relativi a contributi consortili per raccolta, depurazione e scarico delle acque, riferiti agli anni 2018 e 2019, sostenendo: il difetto di soggettività passiva almeno per i terreni concessi in affitto ai soci; la carenza di motivazione degli atti; l’assenza di un effettivo beneficio per i fondi di proprietà, perché non avrebbe fruito del servizio irriguo. In appello la Corte tributaria regionale ha respinto il gravame ritenendo generiche le doglianze sulla legittimazione passiva degli affittuari, correttamente ripartito l’onere della prova, non decisiva la mancata produzione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, e comunque accertato un beneficio oggettivo derivante dalle opere consortili. In cassazione la società ha articolato sei motivi: (1) violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, per asserita mutata regola dell’onere probatorio; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. per aver esonerato il Consorzio dalla produzione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto non contestata l’inclusione dei terreni nel perimetro consortile; (4) violazione degli artt. 857-865 c.c. e del R.D. 215/1933 per il preteso ribaltamento dell’onere probatorio; (5) nullità della sentenza per genericità ritenuta del motivo sui terreni concessi in affitto e sulla loro individuazione; (6) violazione dell’art. 5 l.r. 45/1995, sostenendo che l’obbligo contributivo sarebbe dovuto gravare sugli affittuari e non sulla proprietaria, richiamando anche una nota interna del Consorzio e una distinzione tra contributi per incremento di valore fondiario e contributi irrigui.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità fondata sulla violazione dei limiti del D.M. 110/2023, chiarendo che tale violazione non determina inammissibilità del ricorso ma, al più, rileva sul piano delle spese. Nel merito ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, in parte perché la nuova disciplina dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non altera la regola generale dell’onere della prova né esclude le presunzioni semplici, in parte perché la Corte territoriale aveva comunque accertato il beneficio fondiario e la debenza del contributo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la censura era generica e il rinvio ai documenti non bastava a specificare quali terreni, periodi e importi fossero contestati; inoltre l’integrazione dei motivi in appello non era consentita fuori dai casi previsti. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la legge regionale non sposta automaticamente l’obbligazione sugli affittuari, mentre i contributi consortili restano dovuti dal proprietario del fondo situato nel comprensorio, salva diversa pattuizione o previsione di legge; la distinzione tra quota fissa e variabile riguarda solo la quantificazione, non la soggettività passiva. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    introdotta dalla legge n. 130/2022 e in vigore dal 16/9/2022

    non modifica le regole tradizionali di riparto dell’onere della prova, non comporta inversione dell’onere e non esclude il ricorso alle presunzioni semplici; si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore

  • art. 11 preleggi

    in mancanza di norme transitorie, la nuova disciplina non si applica ai giudizi già pendenti secondo la regola generale di irretroattività

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta male le prove ritenendo assolto l’onere dalla parte onerata

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    le presunzioni semplici restano utilizzabili anche dopo la novella dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

  • art. 860 c.c.

    l’obbligo di contribuzione consortile spetta ai proprietari dei beni situati nel perimetro del comprensorio, salvo diverse previsioni di legge o di contratto

  • artt. 857-865 c.c.

    richiamati in tema di contributi consortili e opere di bonifica; non risultano violati quando il giudice accerta il beneficio fondiario e la debenza del contributo

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    disciplina i consorzi di bonifica e i relativi contributi; il presupposto contributivo è collegato al beneficio derivante dalle opere consortili

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è infondata se la sentenza non ha posto a base decisionale fatti non contestati, ma ha semplicemente valutato la non contestazione di specifici presupposti fattuali

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    indica i vizi deducibili in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza, nei limiti di specificità della censura

  • art. 18, comma 2, lett. e), e comma 4, d.lgs. 546/1992

    il ricorso deve contenere motivi specifici; il mero rinvio a documenti allegati non basta se non indica quali atti, importi, periodi e partite siano contestati

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992

    l’integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo se necessaria per documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione

  • art. 5 l.r. Sicilia 45/1995

    elenca i soggetti tenuti ai contributi consortili ma non trasferisce automaticamente l’obbligo sugli affittuari per la sola esistenza del contratto di affitto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002

  • art. 46 disp. att. c.p.c.

    la violazione dei limiti di forma telematica non determina inammissibilità del ricorso, potendo incidere al più sulle spese

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per chiarire che il cattivo apprezzamento delle prove non integra violazione dell’art. 2697 c.c., ma eventualmente vizio motivazionale

Massime di principio

  • Nei contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo si collega alla proprietà del fondo compreso nel comprensorio e al beneficio, anche solo potenziale, derivante dalle opere consortili; il proprietario che contesti la debenza deve provare l’assenza di tale beneficio concreto.
  • La novella dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non ha introdotto un’inversione dell’onere probatorio nel processo tributario né ha escluso l’uso delle presunzioni semplici, salvo l’applicabilità ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; se il giudice ha semplicemente valutato in modo errato il materiale istruttorio, la doglianza non attiene alla ripartizione dell’onere ma, eventualmente, al vizio motivazionale.
  • In materia di ricorso tributario, il requisito di specificità dei motivi impone di indicare in modo puntuale quali terreni, periodi, importi e atti siano contestati; il mero rinvio a documenti allegati non è sufficiente.
  • L’esistenza di un contratto di affitto non trasferisce automaticamente l’obbligazione contributiva consortile dall’intestatario/proprietario all’affittuario, salvo diversa previsione di legge o di contratto; la distinzione tra quota fissa e quota variabile attiene alla quantificazione del contributo, non alla titolarità dell’obbligo di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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