Cassazione Penale, Sentenza n. 4789/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP e disposto la scarcerazione di Guzzardo. Il ricorso denunciava vizi di motivazione e contraddittorietà nell'apprezzamento delle risultanze probatorie: omissione o sottovalutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle persone offese, insufficiente valutazione delle intercettazioni, incoerenza nel riconoscere la gravità indiziaria solo per i capi 4 e 5 e non per i capi 1, 3 e 6 nonostante analogie fattuali, e motivazione inadeguata circa il superamento della presunzione di esigenze cautelari derivante dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte, rilevando una stridente contraddittorietà logica nell'ordinanza impugnata e carenze argomentative sulla valutazione complessiva del quadro indiziario (in particolare rispetto alle condotte contestate ai capi 1, 3 e 6) e sulla motivazione del superamento della presunzione cautelare connessa all'aggravante per "metodo mafioso". Ha quindi annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e rinviato lo stesso Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio che, dovendo tenere conto dei rilievi della Corte, valuterà nuovamente la sussistenza della gravità indiziaria per i capi contestati e l'adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
Riconosciuta come aggravante concernente il "metodo mafioso"; la sua presenza comporta una presunzione relativa in ordine alle esigenze cautelari, ma tale presunzione può essere superata solo con motivazione puntuale sugli elementi concreti (tipologia del reato, modalità, risalenza temporale, ruolo dell'indagato).
art. 275, comma 3 c.p.p.
Principio della presunzione relativa di esigenze cautelari quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; la Corte ricorda che la presunzione non è automatica e può essere superata solo con valutazione motivata e circostanziata.
Concetto giurisprudenziale di "estorsione ambientale"
La Corte richiama la disciplina giurisprudenziale secondo cui richieste prive di minacce esplicite possono comunque integrare estorsione se formulate in un contesto territoriale dominato da organizzazioni criminali, poiché la forza intimidatoria è percepita dalle vittime anche quando il linguaggio è criptico o 'rilassato'.
Massime di principio
- In reati commessi in contesti dominati da organizzazioni mafiose (es. settore agropastorale), anche richieste senza minacce esplicite possono avere efficacia intimidatoria: il giudice deve valutare il contesto territoriale e la notorietà del controllo criminale ("estorsione ambientale").
- La sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso" origina una presunzione relativa di esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.): questa presunzione può essere superata solo con una motivazione specifica e circostanziata che dimostri elementi concreti (ruolo effettivo dell'indagato, modalità del fatto, risalenza temporale, cessazione reale e documentata dei rapporti criminali).
- Il giudice non può usare argomentazioni contraddittorie: se valorizza la forza intimidatoria di un gruppo criminale rispetto ad alcuni fatti, deve farlo coerentemente per tutte le condotte analoghe poste in essere nello stesso contesto, salvo differenziazioni esplicitamente motivate.
- La valutazione della gravità indiziaria richiede un appraisalo organico e non frammentato delle fonti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e offesi, comportamenti delle vittime), evitando di escludere rilievi rilevanti per mere considerazioni formali sul tono delle conversazioni.
- Se la motivazione del giudice di merito è lacunosa o mostra aporie logiche rilevanti, il giudizio di legittimità può annullare e rinviare il provvedimento per un nuovo esame, che riconsideri sia la gravità indiziaria che la proporzionalità della misura cautelare.
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