Parere n. 1275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dai sigg.ri Esther Andaloro, Rosa Antonuccio, Filomena Cannatelli, Simona Cannuti, Angela Cataluddi, Luigi Cutrone, Valentina De Pasquale, Eleonora Dessi, Maria Luisa Dituri, Maria Claudia Donato, Simona Di Capua, Simone Di Scianni, Michela Guidoni, Natalina Masala, Sabino Martemucci, Eleonora Chiroddi, Ilaria Pompeo, Livia Aurelia Nunzia Pompeo, Gaetano Santucci, Annalisa Santucci, Helga Sergio, Mila Soldatic, Silvana Tamaio, Manuela Tassani, Rosa Papasergi, Laura Pugliesi, Alexandra Paulina Piedra, Anna Corvino, e nei confronti di Ivano Infussi Per l’annullamento del decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, n. 255 del 22.12.2023, avente a oggetto “revisione e aggiornamento classi di concorso personale docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 22 dicembre 2023, n. 255, nella parte in cui non istituisce la classe di concorso AO56 Canto nella scuola secondaria di primo grado.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, tutti insegnanti di canto, chiedono l’annullamento del decreto ministeriale n. 255 del 2023, emanato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca in attuazione dell’art. 4, comma 2-bis, del d.lgs. n. 59 del 2017, nella parte in cui non prevede la classe di concorso AO56 Canto per la scuola secondaria di primo grado. Essi sostengono che l’evoluzione della disciplina delle classi di concorso avrebbe delineato un percorso di educazione musicale relativo ai diversi strumenti, senza tuttavia includere il canto nel primo grado dell’istruzione secondaria, con conseguente irragionevolezza e discriminazione. Domandano inoltre l’inserimento, anche in via cautelare e sperimentale, in un elenco aggiuntivo alla I e/o II fascia delle graduatorie per il biennio 2024/2025-2025/2026, ai fini del conferimento delle supplenze, e, in subordine, il risarcimento dei danni. Il Ministero eccepisce l’inammissibilità, rilevando che la domanda mira a ottenere non una mera demolizione dell’atto, ma l’introduzione giudiziale di una nuova classe di concorso, mediante esercizio sostitutivo della discrezionalità amministrativa. Precisa inoltre che il decreto impugnato attua una revisione straordinaria e che non è ancora stata esercitata la revisione ordinaria, periodica e sistematica dell’intera disciplina prevista dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017.
Il parere
Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso inammissibile. In sede di ricorso straordinario è ammissibile una domanda di annullamento, mentre non è possibile ottenere una pronuncia additiva o manipolativa che imponga all’amministrazione l’istituzione di una nuova classe di concorso. In assenza di specifiche disposizioni legislative che rendano obbligatorio l’insegnamento del canto nella scuola secondaria di primo grado, la scelta di non introdurre tale insegnamento costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, condizionato da esigenze organizzative, dalla definizione degli organici e dalla disponibilità delle risorse finanziarie. La circostanza che l’amministrazione non escluda una futura istituzione della classe AO56 nell’ambito della revisione ordinaria prevista dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017 conferma che la questione attiene a una scelta futura di merito amministrativo, non sindacabile in via sostitutiva dal giudicante. Le ulteriori domande di inserimento nelle graduatorie e di risarcimento risultano assorbite dall’inammissibilità del ricorso.
Osservazioni
Ammissibilità della domanda demolitoria
La domanda formalmente diretta all’annullamento del decreto è inammissibile perché, nella sostanza, mira a ottenere una decisione additiva e manipolativa, consistente nell’istituzione giudiziale della classe di concorso AO56 Canto.
Limiti del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario consente una tutela demolitoria e non può essere utilizzato per ottenere dal giudicante un sindacato sostitutivo dell’amministrazione nell’esercizio di una scelta discrezionale.
Discrezionalità sull’organizzazione dell’insegnamento musicale
In assenza di una specifica previsione legislativa che imponga l’insegnamento del canto nella scuola secondaria di primo grado, la mancata istituzione della relativa classe di concorso costituisce una scelta discrezionale, influenzata da esigenze organizzative, dalla definizione degli organici e dalle risorse finanziarie.
Revisione ordinaria delle classi di concorso
La valutazione sull’eventuale istituzione della classe AO56 potrà essere effettuata dall’amministrazione nell’ambito della revisione ordinaria, periodica e sistematica prevista dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017, ove il quadro finanziario lo consenta.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59
Prevede la revisione ordinaria, periodica e sistematica dell’intera disciplina delle classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici della scuola secondaria; in tale sede può essere valutata l’eventuale istituzione della classe AO56.
art. 4, comma 2-bis, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59
Costituisce la base normativa della revisione straordinaria attuata dal decreto ministeriale n. 255 del 2023.
d.m. 22 dicembre 2023, n. 255
Atto impugnato, avente a oggetto la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso del personale docente; non istituisce la classe di concorso AO56 Canto nella scuola secondaria di primo grado.
d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19
Richiamato quale passaggio dell’evoluzione normativa della disciplina delle classi di concorso.
d.m. 9 maggio 2017, n. 259
Richiamato quale ulteriore passaggio della riorganizzazione delle classi di concorso.
d.m. 30 gennaio 1998, n. 39
Richiamato quale origine del percorso di riorganizzazione della disciplina delle classi di concorso.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è ammissibile una domanda che, sotto forma di impugnazione demolitoria, miri a ottenere una pronuncia additiva o manipolativa sostitutiva dell’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione.
- La mancata adozione di una determinata scelta organizzativa o regolatoria non è di per sé illegittima quando non esista una specifica disposizione legislativa che imponga all’amministrazione di adottarla.
- Le scelte relative all’organizzazione dell’istruzione, alla definizione degli organici e alla spesa pubblica appartengono alla discrezionalità amministrativa quando incidono sull’assetto complessivo del servizio e sulle risorse finanziarie disponibili.
- Quando la disciplina prevede una revisione periodica e sistematica della materia, l’omessa introduzione di una nuova soluzione nell’ambito di una revisione straordinaria non può essere trasformata dal giudice in un ordine di immediata adozione, salvo che emerga la violazione di uno specifico obbligo giuridico.
Mancata istituzione della classe di concorso AO56 Canto
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un gruppo di insegnanti di canto contro il decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 22 dicembre 2023, n. 255, emanato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca. I ricorrenti contestano l’assenza della classe di concorso "AO56 Canto" nella scuola secondaria di primo grado.
Domande dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto nella parte in cui non istituisce la classe AO56. Domandano inoltre l’inserimento, anche in via cautelare e sperimentale, in un elenco aggiuntivo alla I e/o II fascia delle graduatorie per il biennio 2024/2025-2025/2026, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza. In subordine, chiedono il risarcimento dei danni.
Evoluzione della disciplina
Secondo i ricorrenti, la disciplina delle classi di concorso, sviluppatasi attraverso il d.m. n. 39 del 1998, il d.P.R. n. 19 del 2016, il d.m. n. 259 del 2017 e il d.m. n. 255 del 2023, avrebbe delineato un percorso di educazione musicale relativo ai diversi strumenti, articolato dalla scuola secondaria di primo grado al liceo, senza tuttavia prevedere il canto nel primo grado. Tale omissione sarebbe irragionevole e discriminatoria, considerata la centralità del canto tra gli strumenti musicali.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero sostiene che il ricorso sia inammissibile perché rivolto a ottenere un effetto manipolativo. Il d.m. n. 255 del 2023 sarebbe stato adottato esclusivamente per attuare la revisione straordinaria prevista dall’art. 4, comma 2-bis, del d.lgs. n. 59 del 2017, anche in relazione agli obiettivi del PNRR e all’adeguamento a provvedimenti giurisdizionali definitivi.
L’amministrazione precisa che non è ancora stato esercitato il potere relativo alla revisione ordinaria, periodica e sistematica dell’intera disciplina delle classi di concorso, previsto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017. In quella sede potranno essere svolte valutazioni complessive sugli insegnamenti musicali, compresa l’eventuale istituzione della classe AO56, tenendo conto delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ritiene il ricorso inammissibile. La domanda proposta non si limita a chiedere la rimozione dell’atto, ma mira sostanzialmente a ottenere una pronuncia additiva che introduca una nuova classe di concorso e sostituisca la valutazione dell’amministrazione.
In assenza di specifiche disposizioni di legge che impongano l’insegnamento del canto nella scuola secondaria di primo grado, la scelta di non istituire la relativa classe di concorso rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa. Essa coinvolge profili organizzativi e finanziari, tra cui la definizione degli organici e la spesa pubblica.
Il fatto che l’amministrazione non escluda una futura istituzione della classe AO56 nell’ambito della revisione periodica conferma che si tratta di una scelta programmatoria e discrezionale, non di un’attività vincolata suscettibile di essere imposta dal giudicante.
Esito
Il Consiglio di Stato esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Le domande relative all’inserimento nelle graduatorie e al risarcimento non possono essere accolte nell’ambito di una controversia definita per inammissibilità della domanda principale.
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