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Sentenza

Sentenza del 27/05/2021 n. 14876 - Corte di Cassazione

Riscossione - Comunicazione di irregolarità - Ipotesi e conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento; l'Ufficio aveva contestato l'utilizzo di un credito d'imposta (presunto inesistente come residuo dalla dichiarazione precedente) e l'omesso/carente versamento di IRAP e ritenute d'acconto. Questione centrale: se per il disconoscimento del credito d'imposta e per le irregolarità emerse l'Amministrazione dovesse previamente inviare la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n.600/1973 (o almeno un avviso bonario/di recupero) prima di iscrivere a ruolo, e se la mancata comunicazione impedisca al contribuente di avvalersi della riduzione sanzionatoria per ravvedimento o pagamento dopo notifica della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la pronuncia della CTR: la cartella è stata annullata per la parte relativa al contestato credito d'imposta perché, trattandosi di questione che richiede valutazioni giuridiche e verifica documentale, l'Ufficio non poteva limitarsi a un controllo cartolare/automated senza preventiva comunicazione (avviso di recupero o avviso bonario). Per le contestazioni relative all'omesso o carente versamento di IRAP e ritenute d'acconto la Corte ha invece ritenuto che non operava l'obbligo di inviare la comunicazione ex art. 36-bis; l'omissione in tale ipotesi costituisce mera irregolarità e non preclude la possibilità, una volta notificata la cartella, di pagare con riduzione delle sanzioni. Le spese di giudizio di Cassazione sono compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione di irregolarità ex art.36-bis è necessaria quando il controllo automatico rileva una discordanza rispetto alla dichiarazione o una maggiore imposta; tuttavia, se la contestazione richiede valutazioni giuridiche (es. disconoscimento di un credito d'imposta) non è ammissibile limitarsi al mero controllo cartolare e occorre preventiva comunicazione/avviso di recupero o avviso bonario.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Principio analogo a quello dell'art.36-bis per l'IVA: l'iscrizione a ruolo basata su controllo cartolare è ammessa per errori materiali o di calcolo; questioni giuridiche richiedono procedure diverse e preventiva informazione al contribuente.

  • art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Riconoscimento del diritto al contraddittorio e all'informazione: quando esistono incertezze o questioni rilevanti della dichiarazione l'Amministrazione deve attivare forme di confronto prima di agire definitivamente.

  • Cass. 28/06/2019, n. 17479

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la comunicazione di irregolarità è dovuta solo quando dai controlli automatici emerga una diversa determinazione dell'imposta; non è prescritta per omessi o tardivi versamenti; l'omissione per quest'ultimi determina mera irregolarità e non preclude la riduzione delle sanzioni dopo notifica della cartella.

  • Cass. 21/03/2019, n. 07960; Cass. 08/06/2018, n. 14949; Cass. 31/05/2016, n. 11292; Ordinanza 09/03/2018, n. 05785

    Serie di pronunce che affermano il principio per cui il disconoscimento di crediti d'imposta (o altre questioni giuridiche) non può avvenire tramite iscrizione a ruolo senza preventiva comunicazione/avviso di recupero o avviso bonario.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Norma processuale richiamata nella sentenza in relazione al contributo unificato: la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente incidentale, ove dovuto.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione contesta l'esistenza o l'utilizzo di un credito d'imposta e la questione implica valutazioni giuridiche o incertezze documentali, non può procedere direttamente con iscrizione a ruolo: è necessario prima inviare un avviso di recupero o almeno un avviso bonario/di comunicazione di irregolarità per consentire il contraddittorio.
  • La procedura di comunicazione ex art.36-bis/54-bis si applica tipicamente ai casi in cui un controllo automatizzato rilevi una discordanza rispetto ai dati dichiarati o una maggiore imposta; per omissioni o ritardi nei versamenti (es. IRAP, ritenute) l'obbligo di invio della comunicazione non sussiste e la mancata comunicazione costituisce mera irregolarità.
  • L'omissione dell'avviso nelle ipotesi di omessi/tardivi versamenti non preclude al contribuente, dopo la notifica della cartella, la possibilità di pagare con riduzione delle sanzioni previste (beneficio del pagamento ridotto).
  • Il controllo meramente cartolare/automatico è ammesso solo per errori materiali, di calcolo o per verificare la corrispondenza con dati già forniti; non è strumento idoneo per risolvere questioni interpretative di diritto o per motivare il recupero di crediti contestati.
  • In presenza di elementi incerti o rilevanti nella dichiarazione il contribuente va invitato a produrre documentazione/chiarificazioni prima che l'Ufficio proceda a recuperi coattivi.

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