Cassazione Civile, Ordinanza n. 21685/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da una cooperativa edilizia che aveva assegnato in via provvisoria due appartamenti a due soci, poi esclusi dalla compagine per deliberazioni ritenute legittime dai giudici amministrativi e coperte da giudicato. Una socia aveva impugnato la propria esclusione e chiesto anche il risarcimento dei danni; la cooperativa aveva agito per il rilascio dell'appartamento occupato senza titolo; in un altro giudizio entrambi gli ex soci avevano chiesto l'esecuzione in forma specifica del preteso obbligo di trasferire gli immobili, il risarcimento dei danni, la liquidazione della quota e altri correlati accertamenti. La Corte d'appello aveva respinto l'appello: in parte richiamando la giurisdizione e gli effetti del precedente delle Sezioni Unite sulla controversia di esclusione e di rilascio, in parte decidendo nel merito con la 'ragione più liquida', rilevando che l'esclusione era divenuta definitiva e che quindi mancava il presupposto delle domande degli appellanti. In cassazione gli ex soci hanno dedotto: 1) nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per l'assegnazione della causa a un giudice onorario, incompatibilità del presidente del collegio e vizi derivati; 2) violazione di giudicato e limiti soggettivi della sentenza delle Sezioni Unite n. 1175/2000, in particolare quanto all'estensione degli effetti al socio non parte del regolamento di giurisdizione; 3) omesso esame e profili di incostituzionalità relativi alla medesima sentenza; 4) omessa pronuncia sugli altri motivi di appello, con contestazioni su liquidazione della quota, acclaramento dei conti, illegittimità dell'esclusione e rilascio; 5) omessa pronuncia sulle domande di illecito extracontrattuale e risarcimento del danno connesso all'esclusione e al mancato trasferimento degli alloggi. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché la circolare CSM invocata non è fonte normativa idonea a fondare nullità; ha ritenuto inammissibili anche gli altri motivi perché, in gran parte, non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello, introducevano questioni nuove o eterogenee, chiedevano rivalutazioni di fatto, censuravano in modo improprio l'omesso esame di domande/questioni invece non ricompreso nel n. 5 dell'art. 360 c.p.c., oppure miravano a rimettere in discussione un giudicato amministrativo già consolidato sulla legittimità dell'esclusione. La Corte ha inoltre sottolineato che molte richieste economiche (acclaramento dei conti, liquidazione della quota, rimborso somme) non risultavano riproposte in appello e quindi non potevano essere esaminate in cassazione. Il ricorso è stato integralmente dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha confermato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione d'appello è rimasta quindi ferma: per i profili di merito, le domande degli ex soci sono state respinte perché fondati su un presupposto incompatibile con il giudicato sull'esclusione dalla cooperativa; per i profili di rito, le doglianze sono state giudicate non specifiche, eterogenee o rivolte a questioni non deducibili in cassazione.
Norme richiamate
art. 43-bis r.d. 30 gennaio 1941 n. 12
La previsione sull'assegnazione del lavoro giudiziario ai giudici onorari non introduce, nel caso concreto, un divieto idoneo a determinare nullità della sentenza; la circolare CSM richiamata non ha valore normativo.
art. 50-bis, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la decisione impugnata.
artt. 158, 159 e 161 c.p.c.
Invocati in relazione alla nullità del processo e della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 40 c.p.c.
Richiamato in via subordinata per le questioni di riunione/rito, senza superare il vaglio di specificità.
art. 51, comma 1, n. 5, c.p.c.
La dedotta incompatibilità del presidente del collegio è stata ritenuta tardiva e comunque non idonea a fondare l'annullamento della sentenza.
art. 52, comma 2, c.p.c.
Richiamato con riguardo alla tardività dell'eccezione di incompatibilità sollevata solo in cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico e non di domande, eccezioni o questioni; inoltre ha rilevato l'inammissibilità per difetto di specificità e per censure eterogenee.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Norma centrale per l'inammissibilità: il ricorso non era chiaro, autosufficiente e specifico; non erano indicati compiutamente atti e documenti, né le domande riproposte in appello.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è stata esclusa o comunque ritenuta non dedotta in modo specifico, perché la Corte d'appello aveva deciso sui motivi di merito con autonoma ratio decidendi.
artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Richiamati per la portata del giudicato della sentenza delle Sezioni Unite e del giudicato amministrativo sulla legittimità dell'esclusione.
art. 137 Cost.
Richiamato per escludere che una questione di legittimità costituzionale possa essere proposta contro una sentenza invece che contro una legge o atto avente forza di legge.
l. cost. n. 1/1948
Richiamata in relazione ai limiti dell'incidente di costituzionalità.
art. 2288 c.c.
"è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito"
La Corte richiama la disposizione per evidenziare l'inconferenza delle doglianze sull'effetto del fallimento rispetto a una qualità di socio già perduta per effetto dell'esclusione definitiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure cumula censure eterogenee senza chiarezza espositiva.
- L'omesso esame rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non domande, eccezioni, argomenti difensivi o questioni giuridiche.
- La doglianza di omessa pronuncia non può essere usata per aggirare una decisione di merito che abbia comunque esaminato e rigettato le domande con autonoma motivazione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce la mancata considerazione di domande o eccezioni deve indicare con precisione dove esse siano state proposte e riproposte nei gradi di merito.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove o non riproposte in appello; il ricorso non può sostituire l'atto di appello nel selezionare le domande ancora devolute al giudice di legittimità.
- La circolare o prassi organizzativa dell'ufficio giudiziario non equivale a norma processuale la cui violazione determini automaticamente nullità della sentenza.
- Il giudicato formatosi sulla legittimità dell'esclusione di un socio dalla cooperativa preclude di rimettere in discussione, in giudizi successivi, le domande che presuppongano la permanenza della qualità di socio.
- Quando la domanda risarcitoria o di trasferimento dipende logicamente dall'illegittimità dell'esclusione dalla cooperativa, la definitiva legittimità dell'esclusione comporta il venir meno del presupposto della pretesa.
- L'eccezione di incompatibilità del giudice deve essere tempestiva; se sollevata solo in cassazione, è normalmente tardiva e inidonea a fondare la nullità.
- La Corte può utilizzare la 'ragione più liquida' per decidere il merito e rendere assorbite le questioni di rito, purché la statuizione sia effettivamente autonoma e idonea a sorreggere il rigetto.
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