Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20844/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per la realizzazione di opere abusive relative a una casa prefabbricata. Levak Kevin deduce: 1) nullità/violazione di legge perché l'opera sarebbe una struttura su ruote non infissa al suolo e quindi precaria; 2) vizio di motivazione e illegittimità nella quantificazione della pena, chiedendo una pena più mite. Hudorovic Arianna deduce: 1) prescrizione dei reati in quanto gli addebiti risalirebbero a epoca anteriore all'ordinanza sindacale del 3/5/2017; 2) carenza e contraddittorietà della motivazione, con mancato superamento della tesi difensiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi in larga parte inammissibili e ha confermato le condanne, ritenendo infondati i motivi principali. In particolare: 1) è respinta l'eccezione che la collocazione su ruote escluda l'abusività: la valutazione si basa sulla stabile collocazione e su elementi fattuali (base in ghiaia, assenza di rimorchio, destinazione abitativa durevole, interventi strumentali) che mostrano stabilità; 2) le censure sulla pena sono generiche e non convincenti, sebbene la Corte abbia rilevato un errore nel calcolo del minimo della sanzione pecuniaria (dovuta all'incremento del 100% previsto dalla normativa), senza però riformare complessivamente la pena; 3) è respinta la tesi della prescrizione di Hudorovic: l'ordinanza del 3/5/2017 riguardava un edificio diverso e lo stato di fatto relativo alle roulotte e alla prefabbricata è emerso solo dal 17/12/2020, quindi la prescrizione non decorre come sostenuto dalla ricorrente; 4) tuttavia, d'ufficio la Corte ha ritenuto errata la qualificazione del fatto come lottizzazione materialmente intesa e ha riqualificato il reato in quello di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire in zona paesaggisticamente vincolata, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca (la confisca viene eliminata). I ricorsi sono dichiarati inammissibili per il resto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44 lett. c)

    La Corte interpreta la disposizione come comprensiva sia del reato di lottizzazione che del più limitato reato di esecuzione di lavori senza titolo in zone vincolate; nel caso concreto la lottizzazione non risultando provata, il fatto è stato riqualificato nella più ristretta fattispecie edilizia senza permesso in zona paesaggistica vincolata.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma primo, lett. b) e art. 3

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la mera collocazione su ruote non esclude la qualificazione come opera stabile; rilevano gli elementi di stabile collocazione e destinazione abitativa per integrare l'abuso edilizio.

  • D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181

    Articolo richiamato come norma di tutela paesaggistica: l'opera in zona vincolata integra responsabilità penale per lavori eseguiti senza titolo.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 32 comma 47

    le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento

    La Corte rileva che il minimo della sanzione pecuniaria doveva essere raddoppiato ai sensi della norma; i giudici di merito non hanno considerato tale incremento nel calcolo del minimo.

  • Codice Penale, art. 133

    Richiamato in relazione alla quantificazione della pena: la Corte rileva che l'eccezione relativa a una pena più mite è generica e non adeguatamente motivata, per cui non integra vizio che giustifichi la riforma.

  • Costituzione, art. 111 e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamati per affermare che la riqualificazione del reato in sede di cassazione è ammissibile se non sorprende le parti e se il fatto storico non viene radicalmente trasformato; qui la riqualificazione non ha leso il diritto al contraddittorio.

Massime di principio

  • La collocazione su ruote di una struttura non esclude automaticamente la natura stabile e l'integrazione del reato edilizio: il giudice valuta elementi materiali (base permanente, assenza di rimorchio, allacciamenti, opere accessorie, destinazione abitativa durevole) per determinare la stabile collocazione.
  • Le censure generiche sulla misura della pena o sull'esistenza di attenuanti (es. comportamento collaborativo non provato) sono normalmente inammissibili: occorre specificare e dimostrare gli elementi concretamente idonei a giustificare una diminuzione della pena ai sensi dell'art.133 c.p.
  • La prescrizione decorre dalla materialità dei fatti accertati e non necessariamente da provvedimenti amministrativi generici: va valutata la data in cui gli atti contestati si sono verificati e sono stati accertati; un precedente provvedimento (es. ordinanza sindacale su altro immobile) non sempre fa decorrere la prescrizione per nuovi accertamenti differenti.
  • È possibile la riqualificazione del reato in sede di cassazione nella fattispecie in cui la diversa qualificazione non sorprenda le parti e non alteri la natura essenziale dei fatti contestati; tale riqualificazione può comportare la soppressione di misure accessorie (es. confisca) se manca la base giuridica per mantenerle.
  • I calcoli delle sanzioni pecuniarie devono tener conto di incrementi e modifiche normative (es. incremento del 100% previsto da norma specifica); errori nel computo possono essere rilevati anche d'ufficio e incidere sulla misura della sanzione.
  • Per contestare efficacemente una condanna in materia edilizia è necessario proporre motivi specifici, documentati e coerenti con i fatti provati (es. dimostrare la temporaneità effettiva, la mancanza di elementi di stabilità o l'intervenuta prescrizione con riferimenti temporali certi).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.